Con sentenza del 2 ottobre 2024 il Tribunale di Teramo (Pres. Rel. Capanna Piscé) si è pronunciato sulla legittimità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto (c.m.s.) in un fido bancario.
Si ricorda preliminarmente che la commissione di massimo scoperto è quel corrispettivo che il cliente è tenuto a versare all’istituto di credito, a titolo di rimborso, per la messa a disposizione di liquidità per coprire lo scoperto del conto corrente.
La Cassazione, sul punto ha sancito il principio di diritto per cui «con riferimento al periodo antecedente il 2009 […] la c.m.s. [ha …] idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull’importo accordato e non utilizzato.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista».
Nel caso esaminato, l’attore lamentava l’applicazione di una commissione di massimo scoperto in assenza di una chiara pattuizione scritta sul punto.
Il Tribunale di Teramo, sulla base del principio sopra esposto, ha accertato la nullità delle clausole relative alla c.m.s., condannando l’istituto di credito convenuto alle conseguenti restituzioni.