WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Flash News

SiS: potenziata la capacità di investimento

Limite di patrimonio netto passa da 25 a 50 milioni di euro

12 Novembre 2024

Andrea Conso, Annunziata & Conso

Daniel Lunetta, Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

E’ stata pubblicata nella G.U. (GU Serie Generale n.261 del 07-11-2024) la Legge 28 ottobre n.162 recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti».

Il settore che maggiormente beneficerà delle norme di nuova introduzione può certamente considerarsi quello del venture capital, come si desume già dal richiamo, contenuto all’art. 1 della Legge, alle definizioni di «start-up innovative» (di cui all’articolo 25, comma 2, D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012) e di «PMI innovative» (di cui all’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2015), e dalla finalità evidente di tale intervento normativo di incentivare e di potenziare le imprese italiane non quotate, con un alto potenziale di sviluppo e crescita, ed aventi una vocazione nei settori della ricerca, sviluppo e innovazione, ritenuti strategici nell’attuale contesto macroeconomico.

Per raggiungere tale ambizioso obiettivo si percorrono due strade.

La prima è rappresentata dalla leva fiscale, attraverso la previsione di incentivi per gli investitori che decidono di puntare su questo settore, beneficiando di detrazioni fiscali sul reddito (con la possibilità di trasformare l’eventuale eccedenza rispetto all’imposta lorda in un credito d’imposta) e di esenzioni dalla tassazione per i redditi di capitale derivanti dagli investimenti in OICR la cui politica di investimento veda come target «start-up innovative» e «PMI innovative» a condizione che le partecipazioni all’OICR (quote o azioni, a seconda della tipologia) siano detenute per almeno tre anni e acquistate entro il 31 dicembre 2025.

L’altra strada percorsa è rappresentata dal potenziamento della capacità di investimento degli OICR – e fra questi, in particolar modo, delle SiS – con una vocazione all’investimento in «start-up innovative» e «PMI innovative», che vengono individuate quali strumenti ‘naturali’ per canalizzare verso le imprese innovative sempre maggiori risorse finanziarie, favorendone la maggiore patrimonializzazione.

In questo contesto, si è reso necessario modificare la disciplina delle Società di Investimento Semplice («SiS») contenuta nel Testo Unico della Finanza, delle quali viene raddoppiato il limite di raccolta (i.e. di patrimonio netto) rispetto a quanto fin qui consentito dal quadro normativo di riferimento (i.e. Euro 25 milioni).

L’art. 5 della Legge in commento, infatti, modificando le previsioni, rispettivamente, dell’art. 1, comma 1, lettera i-quater), e dell’art. 35-undecies, comma 1-quater, TUF, ha innalzato la soglia del patrimonio netto che può essere raccolto dalle SiS ad Euro 50 milioni (in luogo del limite di Euro 25 milioni che finora ne ha contraddistinto l’operatività), con l’obiettivo di facilitare (ed agevolare) l’afflusso di capitali verso le imprese innovative, supportando lo sviluppo economico attraverso maggiori opportunità di finanziamento.

È prevedibile che il rafforzamento delle capacità operative delle SiS e il rinnovato ruolo degli OICR che investono nel venture capital, la cui politica di investimento favorisce il flusso di risorse finanziarie verso l’innovazione, trarranno beneficio anche dall’ulteriore novità del testo normativo in esame, e, nello specifico, dall’art. 3, comma 1, che amplia le facoltà del c.d. «Patrimonio Destinato» costituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi del D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020.

Si attribuisce, infatti, al c.d. «Patrimonio Destinato» (limitatamente all’operatività c.d. «a condizioni di mercato» di cui all’articolo 27 del citato D.L), la facoltà di effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di OICR di nuova costituzione (dunque, in primo luogo le SiS e le Sicaf operanti nel venture capital) che siano istituiti in Italia, e gestiti da SGR autorizzate ai sensi dell’articolo 34 TUF, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, del medesimo TUF, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato che, difatti, è quella di sostenere le imprese con riguardo allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica, nonché ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

In sintesi, si tratta di misure che indubbiamente rappresentano un passo nella giusta direzione, delineando un futuro in cui le «start-up innovative», le «PMI innovative» e le SiS avranno maggiore supporto per crescere e competere a livello internazionale, tuttavia, sarà fondamentale monitorarne l’efficacia e l’impatto effettivo sugli investimenti, affinché possano davvero tradursi in una crescita economica sostenibile e in una maggiore competitività ed attrattività del sistema economico italiano.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter