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Giurisprudenza

Deposito bancario e termine di prescrizione del diritto agli interessi

13 Novembre 2024

Veronica Zerba, dottoranda presso l’Università degli Studi di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 23 settembre 2024, n. 25420 – Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 25420 del 23 settembre 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di prescrizione del diritto del depositante agli interessi, statuendo che essi soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, C.c., a decorrere dal momento della maturazione.

Un’articolata vicenda processuale dà origine a questa ordinanza.

Dopo aver aperto tre depositi bancari non collegati a un conto corrente nel 1980 (il primo) e nel 1983 (gli altri), la cliente si era recata presso la banca nel 1986 al fine di riscuotere una parte delle somme ivi depositate, salvo scoprire gravi irregolarità contabili della tenuta del libretto.

Sporgeva conseguentemente querela; il procedimento penale si concludeva con la condanna del preposto la cui sigla emergeva in tutte le annotazioni dei movimenti irregolari.

Agiva dunque in sede civile per l’importo dei depositi; in sede d’appello, la banca depositaria veniva condannata al pagamento di quanto dovuto con i relativi interessi, a decorrere dal 1986.

La banca depositaria affidava il proprio ricorso in Cassazione al solo motivo della violazione dell’art 2948, n. 4, c.c., lamentando che, in base a tale norma, le corti di merito avrebbero dovuto ritenere che fosse maturata la prescrizione del diritto agli interessi.

Tanto in virtù del mancato accreditamento degli interessi nel libretto, che quindi non erano stati capitalizzati. 

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso.

In particolare, ha sottolineato che erroneamente le corti territoriali avevano accomunato la prescrizione degli interessi a quella del capitale.

Ove il deposito bancario non sia correlato a conto corrente, gli interessi non sono annotati automaticamente sul libretto: la banca vi procede piuttosto alla prima occasione utile (gli esempi classici sono il prelievo e il versamento); pertanto non vi è una capitalizzazione immediata degli stessi.

Da questo deriva la necessità di distinguerli, ai fini della prescrizione, dal capitale.

Solo per quest’ultimo la prescrizione decorre dal momento della richiesta del depositante.

Per gli interessi, invece, poiché «l’obbligazione relativa è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico», le sue «vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi».

Ne deriva l’applicazione dell’art 2948, n. 4, c.c., così che gli interessi erano sottoposti a una prescrizione quinquennale, a decorrere dal momento della maturazione

La Cassazione cassa dunque la sentenza impugnata con rinvio. 

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