L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 422344 del 21 novembre 2024, ha stabilito le regole per l’accesso e l’utilizzo del nuovo servizio web, denominato “Civis – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per la richiesta di assistenza riguardante le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’art. 12-novies del D.L. 34/2019.
Il provvedimento dà attuazione all’art. 22 del D. Lgs. 1/2024.
L’art. 6, c. 2, del decreto MEF 17 giugno 2014, ha disciplinato le modalità e i termini per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), di cui all’art. 1, c. 211 e 212, l. 244/2007: in base a tale articolo, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede con procedure automatizzate, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulti dovuta.
Tali integrazioni saranno quindi portate a conoscenza del cedente/prestatore, all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore AE n. 34958/2021.
Il soggetto destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, può chiedere all’Agenzia assistenza sulla comunicazione, fornendo chiarimenti utili a rideterminare le somme dovute, anche tramite i servizi on line offerti dall’Agenzia.
L’Agenzia ricorda che il servizio “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche” permetterà l’intera gestione della richiesta di assistenza tramite canale telematico; al termine della lavorazione, l’ufficio fornirà riscontro tramite lo stesso canale CIVIS.