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MICAR: formati, modelli e procedure per la vigilanza

26 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie, L, del 26 novembre 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545 del 24 settembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del MICAR per quanto riguarda i formati, i modelli e le procedure standard per attuare la vigilanza delle Autorità competenti, tramite la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le stesse.

Il Regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione elaborato da ESMA in stretta collaborazione con EBA, presentato alla Commissione UE.

I mercati delle cripto-attività sono intrinsecamente transfrontalieri, e, pertanto, le autorità competenti dei diversi Stati membri devono poter cooperare e scambiare informazioni che consentano loro di vigilare in modo efficace sugli emittenti e sugli offerenti di cripto-attività e sui prestatori di servizi per le criptoattività che operano in tutta l’Unione.

Il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) stabilisce infatti che le autorità competenti, devono cooperare tra loro, scambiarsi informazioni e prestarsi assistenza reciproca: in particolare, devono avere accesso alle informazioni necessarie per l’efficace esercizio dei loro compiti e delle loro funzioni di vigilanza, indagine e contrasto delle violazioni.

Per garantire che le autorità competenti siano in grado di cooperare e scambiare informazioni in modo efficiente e tempestivo e di prestarsi assistenza reciproca ai fini della vigilanza in ambito MICAR, sono dunque state stabilite procedure, formati e modelli comuni per:

  • la presentazione delle richieste di assistenza
  • le conferme di ricevimento
  • le risposte a tali richieste.

Di norma le informazioni dovrebbero essere scambiate per iscritto; tuttavia, in casi appropriati, possono avvenire oralmente, in particolare prima dell’invio di una richiesta scritta di cooperazione o scambio di informazioni:

  • per fornire informazioni su una richiesta imminente o per discutere di eventuali problemi che potrebbero ostacolare il soddisfacimento della richiesta stessa
  • in caso di urgenza, non dovuta a un ritardo della parte richiedente, qualora l’autorità richiedente chieda una risposta tempestiva, per porre fine a un danno significativo o per prevenire potenziali danni significativi agli investitori o alla stabilità del sistema finanziario e alla fiducia nello stesso: ad esempio, quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha da poco ottenuto prove da cui risulta che un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato in un altro Stato membro commercializza cripto-attività che non sono compatibili con le disposizioni in materia di tutela dei clienti o dei detentori al dettaglio, di cui all’art. 102 del Regolamento (UE) 2023/1114.

Le richieste urgenti saranno consentite anche qualora l’autorità competente dello Stato membro ospitante abbia ricevuto reclami pertinenti, relativi a un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato in un altro Stato membro o qualora l’autorità competente abbia motivo di ritenere che un prestatore di servizi per le cripto-attività che opera nella sua giurisdizione sia a rischio di insolvenza, con potenziali ripercussioni sui clienti della sua giurisdizione o sulla stabilità dei mercati finanziari.

E’ regolamentata altresì la trasmissione spontanea di informazioni a norma del Regolamento (UE) 2023/1114, anche su base volontaria, quando l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni in suo possesso possano essere utili ad un’altra autorità competente: in tal caso, l’autorità competente dovrà assicurarsi di disporre di una base giuridica, e a tal fine indicarla nel formulario che figura nel pertinente allegato.

La richiesta di assistenza ai sensi dell’art. 95 Regolamento (UE) 2023/1114 conterrà informazioni sufficienti sull’oggetto della richiesta, in particolare i motivi della richiesta e il relativo contesto, per consentire all’autorità interpellata di trattarla con efficacia e rapidità.

Qualora le informazioni che l’autorità richiedente chiede siano necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, non dovrebbe essere necessario che essa indichi i fatti all’origine del sospetto di infrazione che l’hanno portata a presentare la richiesta.

Le procedure di cooperazione consentiranno la comunicazione, la consultazione e l’interazione tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, al fine di garantire un trattamento efficace delle richieste di informazioni o di assistenza: permetteranno in particolare alle autorità competenti di fornirsi reciprocamente un riscontro sull’utilità delle informazioni o dell’assistenza ricevute, sull’esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l’assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel fornire le informazioni o nel prestare l’assistenza.

Le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza, di cui al Regolamento, garantiranno la riservatezza delle informazioni scambiate o trasmesse e il rispetto delle norme in materia di protezione dei diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

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