Banca d’Italia, con comunicazione del 4 dicembre 2024, ha comunicato a banche e intermediari che gli Intermediari finanziari iscritti nell’albo indicato ex art. 106 del TUB (anche noti come “Intermediari 106”), possono applicare volontariamente le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), in attesa delle modifiche alle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia loro applicabili.
Si ricorda infatti che l’attuale disciplina prudenziale degli Intermediari 106 si fonda sul principio della vigilanza equivalente e tali intermediari sono quindi assoggettati ad un regime prudenziale equiparabile a quello delle banche, applicando, con alcuni adattamenti, le previsioni del Regolamento (UE) n. 2013/575 (CRR).
A partire dal 1° gennaio 2025, la disciplina prudenziale delle banche e dei gruppi bancari sarà oggetto di modifica per effetto dell’applicazione del Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), che modifica il CRR: per gli Intermediari 106, Banca d’Italia valuterà quindi l’estensione delle nuove regole bancarie modificando le disposizioni di vigilanza applicabili (in particolare la Circolare n. 288/2015), previa consultazione pubblica e analisi di impatto.
Tale processo, che si svolgerà nel corso del 2025, consentirà anche di valutare se e in che misura sia necessario mantenere o introdurre trattamenti specifici, per tener conto e valorizzare le caratteristiche degli Intermediari 106 nel rispetto del principio di proporzionalità: le nuove disposizioni si applicheranno non prima del 1° gennaio 2026.
In attesa che si completi il processo di aggiornamento della disciplina come sopra descritto, alcuni intermediari, appartenenti a gruppi bancari, hanno chiesto a Banca d’Italia di poter adottare, già dal 1° gennaio 2025, le nuove regole del CRR3, anche allo scopo di contenere i costi derivanti dall’applicazione di regole differenti a livello individuale e consolidato (gli Intermediari 106 applicherebbero le regole attuali a livello individuale mentre a livello consolidato si applicherebbero le nuove regole di CRR3 – cd. “doppio binario”).
Per tenere conto di tale esigenza, con la comunicazione normativa pubblicata, Banca d’Italia ha quindi previsto che gli Intermediari 106 che ne facciano espressa comunicazione a Banca d’Italia entro il 31 dicembre 2024, possano applicare, su base volontaria, le regole previste dal CRR3 a partire dal 1° gennaio 2025, secondo le modalità indicate in allegato alla comunicazione stessa: Banca d’Italia ricorda, tuttavia, che tale scelta non è reversibile e non può essere utilizzata in maniera selettiva, in quanto un Intermediario 106 che decidesse di utilizzare tale facoltà applicherebbe le regole di CRR3 per tutti i profili di rischio interessati.
Infine, l’Autorità ricorda che il regime di cui alla comunicazione in oggetto ha natura temporanea: una volta aggiornato il framework regolamentare prudenziale per gli Intermediari 106, anche quelli che abbiano esercitato la facoltà di applicazione anticipata del CRR3 in base a tale comunicazione normativa, dovranno conformarsi a quanto sarà previsto nella Circolare 288/2015.