L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione su una bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) che specifica i criteri in base ai quali i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) dovrebbero nominare un punto di contatto centrale, per garantire la conformità con gli obblighi locali di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) dello Stato membro ospitante.
Il mandato a EBA risiede nell’art. 45, paragrafo 10, della Direttiva (UE) 2015/849, in base al quale EBA deve elaborare RTS che stabiliscano i criteri per determinare le circostanze in cui la nomina di un punto di contatto centrale è appropriata, nonché le funzioni dei punti di contatto centrali: una prima versione di tali progetti di norme regolamentari è stata pubblicata nel 2017 ed il Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE nel 2018; tuttavia, l’ambito di applicazione era limitato agli istituti di moneta elettronica e ai PSP.
Il Regolamento (UE) 2023/1113 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinati cripto-asset, applicabile a partire dal 30 dicembre 2024, modifica la Direttiva (UE) 2015/849, estendendone l’applicazione ai fornitori di servizi di cripto-asset.
Conseguentemente, l’art. 45, paragrafo 9, di questa direttiva estende ai CASP le disposizioni in base alle quali gli Stati membri possono imporre agli istituti di moneta elettronica e ai PSP stabiliti nel loro territorio in forme diverse da una succursale e la cui sede centrale sia situata in un altro Stato membro, di nominare un punto di controparte centrale nel loro territorio.
EBA, pertanto, ha ritenuto di dover aggiornare il Regolamento delegato (UE) 2018/1108.
I CASP possono infatti fornire servizi in altri Stati membri attraverso sedi diverse dalle filiali; una volta stabilite, le CASP devono rispettare gli obblighi locali in materia di AML/CFT, anche se le loro sedi non sono esse stesse “entità obbligate”.
Ciò può tuttavia rendere difficile la vigilanza antiriciclaggio e antiterrorismo dei servizi forniti attraverso queste sedi: per risolvere questo problema, la bozza di RTS stabilisce quindi i criteri per determinare le circostanze in cui la nomina di un punto di contatto centrale è appropriata, nonché le funzioni di tali punti di contatto centrali.
Poiché agli emittenti di moneta elettronica (IME) e ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) si applicano le stesse considerazioni che valgono per i CASP, EBA propone di mantenere la struttura e l’approccio definiti nel Regolamento delegato (UE) 2018/1108 e di estendere le disposizioni esistenti ai CASP (lasciando invariate le disposizioni che si applicano agli IME e ai PSP), introducendo al contempo nuove disposizioni per i CASP, laddove ciò sia necessario alla luce del loro modello aziendale e del loro funzionamento.
La consultazione è aperta fino al 4 febbraio 2025.