La Camera, nella seduta del 3 dicembre 2024, ha approvato la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (DDL n. 2022), trasmettendo il testo al Senato per la successiva approvazione.
Si segnalano, in particolare, le seguenti modifiche di interesse per le imprese e, in particolare, le imprese di assicurazione:
Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo
- L’art. 20 della proposta di legge sulla concorrenza 2023, modificato nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, reca disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nelle “scatole nere”. Nello specifico, vengono stabiliti:
- un divieto di inserire clausole che impediscono o limitano all’assicurato la disinstallazione gratuita dei dispositivi elettronici alla scadenza annuale del contratto ovvero che prevedono penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse
- un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere
- un meccanismo di compensazione monetaria per la messa a disposizione dei dati.
- L’art. 21 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza di IVASS
- L’art. 22, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, affida a IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali: introduce un nuovo comma 105-bis alla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) volto a favorire la comparazione delle condizioni previste nei contratti a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali offerti dalle imprese assicurative (copertura obbligatoria dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2024, con termine ultimo per le imprese per stipulare tali polizze al 31 dicembre 2024).
Ciascuna impresa di assicurazione sarà quindi tenuta a immettere sul portale il contratto assicurativo, strettamente coerente alla prescrizione di cui alla medesima legge di bilancio, indicando:
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- le condizioni generali
- l’estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni.
Disposizioni in materia di start-up innovative
L’art. 28 della proposta di legge sulla concorrenza 2023, in particolare, così come modificato ed integrato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina della start-up innovativa dettata dal cd. Start-up Act:
- il comma 1 aggiunge ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa, introducendo il requisito secondo cui la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) e specificando, nell’ambito del requisito secondo cui la start-up innovativa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza
- il comma 2:
- introduce dei requisiti specifici, che possano provare la dinamicità e l’evoluzione dell’impresa, ai fini della permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti
- consente di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese per un periodo di due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di “scale-up” e in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell’impresa
- mantiene fermo, nei casi sopra commentati, quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in start-up innovative.