Con specifica risposta a quesito la Covip ha fornito alcuni chiarimenti in materia di limiti agli investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio alternativi (FIA).
In particolare, sono stati chiarimenti in ordine all’applicazione dei limiti di cui all’art. 5, comma 1, secondo periodo, del DM 166/2014 ai FIA negoziati in un mercato regolamentato.
Detto art. 5, al comma 1, secondo periodo prevede che: “L’investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA) è mantenuto a livelli prudenziali, è complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo pensione ed è adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare”.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. f) del medesimo Decreto, “l’investimento in FIA è contenuto entro il limite del 20 per cento delle disponibilità complessive del fondo pensione e del 25 per cento del valore del FIA”.