L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle nuove FAQ relative al concordato preventivo biennale per i contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale).
Si ricorda che il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024, è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, tramite un accordo fra Agenzia delle Entrate e contribuente, con il quale viene anticipatamente stabilita la base imponibile su cui applicare le imposte, per i successivi due anni.
Recentemente, con D. Lgs. 167/2024, sono stati peraltro riaperti i termini per aderire al Concordato preventivo biennale, e coloro che hanno inviato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre potranno aderire al CPB presentando una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024.
Di seguito, l’elenco delle nuove domande e risposte pubblicate, suddivise per temi, rinviando specificamente alle altre FAQ già pubblicate (al 28 ottobre 2024), e disponibili in forma riassuntiva al seguente link.
Dichiarazioni integrative (art. 1 D.L. 167/2024)
L’AE ritiene che possa accedere al CPB il contribuente che, pur non possedendo al 31 ottobre 2024 il requisito richiesto dall’art.10/2, del decreto CPB, soddisfi lo stesso alla data in cui accetterà la proposta concordataria.
L’AE conferma la soluzione prospettata.
In base al tenore letterale dell’art. 1 D.L. 167/2024, la dichiarazione integrativa, nella quale viene anche esercitata, per la prima volta, l’adesione al CPB, può essere utilizzata anche per correggere errori o omissioni, purché dalla rimozione di questi ultimi risulti un maggior imponibile o, comunque, un maggior debito d’imposta ovvero un minor credito “rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024″. L’AE, in ogni caso, ricorda che resta ferma, in tale ipotesi, l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione dell’art.13 del d. lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
L’AE ritiene che, anche per i contribuenti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 e ai quali non si applica il differimento al 16 gennaio 2025 della seconda rata di acconto delle imposte dirette, restano applicabili le regole ordinarie per il versamento degli acconti stabilite dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto CPB; tuttavia, considerato che la maggiorazione dell’acconto prevista dall’art. 20, c. 2, richiede l’adesione al CPB, l’AE ritiene che, ove alla data del 2 dicembre non fosse stata ancora manifestata la predetta adesione, non sia ravvisabile alcuna violazione.
Di conseguenza, la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell’acconto prevista dall’art. 20, c. 2, è ravvisabile nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l’adesione al concordato preventivo biennale.
L’AE ricorda che il pagamento della seconda rata dell’acconto, da calcolare in base alle modalità ordinarie, deve essere avvenuto entro il 2 dicembre, salvo che non sia possibile fruire del ricordato differimento al prossimo 16 gennaio.
Inoltre, l’omesso o tardivo pagamento sia della seconda rata d’acconto che della maggiorazione prevista dal richiamato art. 20/2, del decreto CPB possono essere regolarizzati mediante il pagamento delle relative sanzioni (art. 13 D. Lgs. 471/1997) e interessi: il contribuente potrà comunque avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997.
Condizioni di accesso e cause di esclusione (artt. 10 e 11 del Decreto sul concordato preventivo biennale)
L’AE afferma che, ai fini del raggiungimento della soglia indicata all’art. 11/1, lett. b-bis) del decreto CPB, concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività, non rilevando, invece, le componenti di reddito, come, ad esempio, le plusvalenze pex derivanti dalla cessione delle partecipazioni d’impresa oppure i dividendi percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, citati nel quesito.
L’AE conferma che le trasformazioni societarie, indicate nel quesito, non rilevano ai fini dell’esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.