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Direttiva FASTER: l’armonizzazione UE delle ritenute alla fonte

12 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Ue ha approvato il 10 dicembre 2024 la proposta della Commissione UE relativa alla c.d. “direttiva FASTER”, volta a rendere le procedure di ritenuta alla fonte nell’UE più sicure ed efficienti per gli investitori transfrontalieri, le autorità fiscali nazionali e gli intermediari finanziari, come le banche o le piattaforme di investimento.

La direttiva FASTER, in particolare, allineerà le procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte, per garantire che gli investitori non siano soggetti alla doppia imposizione per i rendimenti derivanti dai loro investimenti transfrontalieri in azioni e obbligazioni.

Attualmente, per quanto riguarda gli investimenti transfrontalieri, molti Stati membri applicano imposte sui dividendi (derivanti da partecipazioni e azioni) e sugli interessi (da obbligazioni) versati agli investitori residenti all’estero; allo stesso tempo, sulle stesse entrate tali investitori devono pagare l’imposta sul reddito nel loro paese di residenza.

Sebbene i trattati tra Stati membri mirino a risolvere la questione della doppia imposizione, in realtà le procedure per chiedere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte variano notevolmente da uno Stato membro all’altro: la direttiva FASTER renderà le procedure di esenzione fiscale più rapide, più semplici e, al tempo stesso, più sicure.

In sintesi, la Direttiva FASTER:

  • introdurrà un certificato digitale di residenza fiscale dell’UE comune (eTRC) che gli investitori contribuenti potranno utilizzare per beneficiare delle procedure accelerate, al fine di ottenere l’esenzione dalle ritenute alla fonte: gli Stati membri prevederanno un processo automatizzato per il rilascio di certificati digitali di residenza fiscale (eTRC) a una persona fisica o a un’entità ritenuta residente nella loro giurisdizione a fini fiscali
  • consentirà agli Stati membri di disporre di due procedure accelerate che integrano la normale procedura di rimborso esistente per le ritenute alla fonte, rendendo i processi di esenzione e rimborso più rapidi e maggiormente armonizzati in tutta l’UE. Gli Stati membri, in particolare, dovranno utilizzare uno dei seguenti sistemi o entrambi:
    • una procedura di “esenzione alla fonte”, in base alla quale l’aliquota pertinente è applicata al momento del pagamento di dividendi o interessi
    • un sistema di “rimborso rapido”, in cui il rimborso della ritenuta alla fonte versata in eccesso è concesso entro un termine stabilito: tale procedura dovrà essere applicata qualora gli Stati UE prevedano l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati, per azioni negoziate in borsa.
  • consente agli Stati membri di mantenere le loro procedure attuali, e non applicare il capo III della direttiva, qualora:
    • prevedano un sistema completo di esenzione alla fonte applicabile alla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate in borsa emesse da un residente nella loro giurisdizione e il rispettivo rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato è inferiore a una soglia dell’1,5% (come comunicato dall’ESMA)
    • prevedono un’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sugli interessi pagati per le obbligazioni negoziate in borsa
  • consente agli Stati membri di escludere dalle procedure accelerate, in tutto o in parte, le richieste di esenzione dalla ritenuta alla fonte, al fine di effettuare ulteriori controlli per prevenire le frodi
  • qualora l’investitore non investe in titoli direttamente, ma attraverso un organismo di investimento collettivo, è previsto l’accesso alle procedure accelerate per tali organismi
  • stabilisce un obbligo di comunicazione standardizzato per gli intermediari finanziari (come le banche o le piattaforme di investimento), che faciliterà l’individuazione, da parte delle autorità fiscali nazionali, di possibili frodi o abusi fiscali: gli Stati membri istituiranno registri nazionali in cui gli intermediari finanziari di grandi dimensioni (e, facoltativamente, quelli più piccoli) dovranno registrarsi per essere certificati; al fine di semplificare tale procedura di registrazione, il Consiglio ha convenuto di creare un portale europeo degli intermediari finanziari certificati, che fungerà da sito web centrale dedicato in cui saranno accessibili i registri nazionali
  • lascia agli Stati membri la necessaria discrezionalità per quanto concerne la registrazione e la rimozione degli intermediari finanziari certificati in casi specifici, e l’adozione di misure che li riguardano: una volta registrati, gli intermediari finanziari dovranno comunicare le informazioni necessarie alle autorità fiscali competenti, in modo che l’operazione possa essere tracciata; gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere comunicazioni più ampie in relazione alle operazioni, al fine di individuare possibili casi di abuso o frode fiscale
  • così come modificata dal Consiglio, distingue le ipotesi della comunicazione indiretta, oltre a quella di comunicazione diretta: se la comunicazione è diretta, un intermediario finanziario certificato deve riferire direttamente all’autorità competente dello Stato membro della fonte; se la comunicazione è indiretta, le informazioni devono essere fornite da ciascun intermediario finanziario certificato lungo la catena di pagamento dei titoli
  • prevede che gli Stati membri siano tenuti a irrogare sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva.

Si ricorda che la Commissione europea aveva presentato la proposta di direttiva FASTER il 19 giugno 2023; il Parlamento europeo, consultato, ha espresso il suo parere il 28 febbraio 2024; in seguito di una seconda consultazione da parte del Consiglio, ha formulato un nuovo parere il 14 novembre 2024.

Il testo della Direttiva verrà quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE e gli Stati membri dovranno recepirla nella propria legislazione nazionale entro il 31 dicembre 2028; le norme nazionali dovranno applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2030.

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