Con la Risposta n. 247/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasformazione eterogenea da associazione professionale, a società tra professionisti (STP), in forma di società a responsabilità limitata, configura una causa di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB) ai sensi dell’art. 21, c. 1, lett. b-ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Ai fini del provvedimento in esame, in particolare, costituiscono cause di cessazione dal concordato preventivo biennale i casi in cui la società o l’ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, da “modifiche della compagine sociale”, senza però fare richiamo espresso alle ipotesi di trasformazione eterogenea.
Nel caso di specie, un’associazione professionale tra avvocati intendeva aderire al CPB e, successivamente, trasformarsi in STP, pur mantenendo invariata la compagine sociale, la proporzione tra i soci nella distribuzione degli utili e proseguendo senza interruzioni l’attività professionale.
Si chiedeva tuttavia se tale trasformazione potesse causare la cessazione ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 13/2024.
Secondo l’Agenzia la trasformazione eterogenea in ipotesi rappresenta una modifica soggettiva rilevante ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 13/2024.
La norma, in particolare, è finalizzata a scongiurare la possibilità che un soggetto aderisca a una proposta di Concordato riferita a una realtà economica diversa da quella risultante in esito all’operazione straordinaria.
Si vuole così limitare l’accesso al concordato a quei contribuenti che presentano dati storici dichiarati inferiori a quelli che dichiarerebbero successivamente all’effettuazione delle operazioni straordinarie considerate dalla norma.
Con riferimento al caso di specie, dunque, secondo l’Amministrazione la trasformazione eterogenea da associazione professionale a società tra professionisti rappresenta una modifica soggettiva rilevante tra il soggetto che ha aderito al CPB (i.e. l’Associazione) e quello che materialmente lo applicherà nel biennio di riferimento (i.e. la STP), poiché comporta il passaggio dalla produzione di redditi da lavoro autonomo (art. 53 TUIR) a redditi d’impresa (art. 81 TUIR).
La variazione altera, infatti, le modalità di calcolo della base imponibile del CPB e compromette la coerenza del regime, fondato su specifici ISA per associazioni professionali, non applicabili alle STP in forma di S.r.l.
Peraltro, secondo l’Agenzia risulta parimenti integrata la causa di cessazione di cui alla lett. a) dello stesso articolo.
Tale disposizione prevede la cessazione del CPB qualora il contribuente modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella precedente, salvo che sia applicabile lo stesso ISA.
Poiché per le STP in forma societaria non esiste un ISA equivalente a quello degli studi legali associati, la trasformazione comporta una variazione dell’attività incompatibile con il regime originario, determinando così un’ulteriore causa di cessazione.
In conclusione, il concordato cesserà di avere efficacia nel periodo d’imposta in cui sarà effettuata la trasformazione: in tale periodo, il contribuente non applicherà più il regime concordatario ma determinerà le imposte e i contributi sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta.