Con la Risposta n. 214/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora si modifichi un elemento essenziale del contratto nell’atto da rettificare, come l’immobile oggetto del trasferimento, e ciò ne alteri il valore economico, l’atto deve essere assoggettato all’imposta di registro proporzionale del 3% sul valore venale, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.
Diversamente, se si tratta di una mera rettifica di dati catastali senza impatto sul valore economico del bene, non si configura un nuovo presupposto impositivo.
Il caso traeva origine da un interpello proposto da un notaio, il quale era stato chiamato a redigere un atto di rettifica e conferma di un precedente atto nullo (ex articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, c.d (legge notarile) avente ad oggetto una compravendita immobiliare.
In particolare, nell’atto da “rettificare” veniva trasferito solamente un terreno laddove, invece, sul medesimo, insisteva un fabbricato già edificato.
Tale omissione dava luogo alla causa di nullità prevista dall’articolo 46, comma 1, D.P.R. 380/2001, posto che l’originario venditore aveva omesso di indicare gli estremi del permesso di costruire ed i successivi titoli edilizi in forza del quale il fabbricato era stato edificato.
Il notaio istante chiedeva se si dovesse procedere alla tassazione del fabbricato omesso nell’atto di trasferimento originario, essendo controverso se esso fosse stato, o meno, trasferito all’epoca dell’atto citato, in cui si è pagata l’imposta di registro relativa al solo terreno, e se, quindi, in sede di rettifica e conferma di tale atto nullo debba procedersi alla tassazione dei fabbricati medesimi ed in che misura.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato che nella fattispecie concreta non viene effettuata una mera rettifica di dati catastali dell’immobile oggetto del precedente trasferimento, che non comparivano in modo corretto, ma viene modificata una parte essenziale del contratto, ovvero l’immobile oggetto del negozio precedente che, conseguentemente, acquisisce un valore economico differente.
L’atto, pur non trasferendo nuovi immobili, ridefinisce l’oggetto del precedente trasferimento indicando correttamente gli immobili e i relativi riferimenti catastali.
Tale modifica incide sull’assetto giuridico preesistente, assumendo rilevanza ai fini della tassazione indiretta.
In base all’art. 20 del TUR, pertanto, l’Agenzia lo qualifica come “atto avente contenuto patrimoniale”, soggetto all’imposta proporzionale del 3%.