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Flash News

L’AE sulle modifiche alle sanzioni delle cessioni intracomunitarie

19 Dicembre 2024

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo
IVA

Con la risposta ad interpello n. 236/2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio delle cessioni intracomunitarie alla luce dell’art. 7, comma 1, D. Lgs. 471/1997, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lettera e), D. Lgs. 8/2024.

Più precisamente, la novella dispone l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei casi di cessione di beni senza addebito IVA, qualora “il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto ed il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna”, consentendo altresì la regolarizzazione della violazione entro 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni.

Nella vicenda di specie, l’Istante, impresa con sede legale all’estero non stabilita ma registrata ai fini IVA in Italia ed appartenente ad un Gruppo societario operante su scala globale, rappresentava di aver acquistato dei beni dalla sua consorella italiana.

A tal fine, la società italiana aveva documentato l’operazione di cessione tramite l’emissione di fatture non imponibili, ai sensi dell’art. 41, D.L. n. 331/1993, indicando la partita IVA dell’Istante, essendo il materiale merceologico in oggetto destinato all’estero per essere ivi installato. 

La merce, tuttavia, non veniva spedita verso lo Stato destinatario.

Ciò posto, il quesito concerneva, nello specifico, l’interpretazione degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 87/2024.

Ad avviso dell’Istante, la disciplina scandita dalle menzionate disposizioni coinvolgerebbe anche le cessioni intracomunitarie per le quali il termine di 90 giorni non è ancora decorso alla data del 1° settembre 2024.

Poggiando su questa premessa, la contribuente assumeva di poter accedere alla sanatoria prevista dall’art. 2, D. Lgs. n. 87/2024 giacché, nel caso sub specie, i “novanta giorni dalla consegna” (da intendersi quale momento perfezionativo della violazione) scadevano dopo 1° settembre 2024.

In primo luogo, l’Agenzia ha precisato che, in relazione alle cessioni che si considerano effettuate prima del 1° settembre 2024, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, D. Lgs 87/2024, 39 e 41, D. L. 331/2003, non è consentita l’irrogazione della sanzione sancita dall’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 471/1997, poiché quest’ultima si rivolge alle violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024, per espressa previsione normativa.

A parere dell’Ufficio, la violazione cui è incorsa l’Istante si sarebbe perfezionata prima di detta data, essendo che il mancato trasporto dei beni nello Stato membro di destinazione ha reso la cessione irregolare sin dalla sua effettuazione.

In conclusione, con riferimento alle violazioni compiute entro il 31 agosto 2024, resterà applicabile l’art. 6, comma 1, D. Lgs. 471/1997, vigente ratione temporis, in deroga al principio del favor rei.

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