L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 450193 del 17 dicembre 2024 ha approvato il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e ss. del D. Lgs. 128/2015.
L’AE ha ritenuto infatti necessario adeguare il modello attualmente pubblicato alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del MEF del 6 dicembre 2024, attuativo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 128/2015, come modificato dal D. Lgs. 221/2023.
In particolare, quanto ai requisiti soggettivi:
- il D. Lgs. 221/2023 ha esteso l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
- dal 2024, non inferiore a 750 milioni di euro;
- dal 2026, non inferiore a 500 milioni di euro;
- dal 2028, non inferiore a 100 milioni di euro.
- il D. Lgs. 108/2024 ha previsto l’estensione del regime, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’art. 2359, c. 1, numeri 1) e 2), e c. 2 C.c., a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell’art. 7 del decreto e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis del decreto.
Quanto ai requisiti oggettivi, sempre il D. Lgs. 221/2023, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’art. 4 del decreto: il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità, iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.