WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Flash News

CRR3: RTS EBA sui requisiti dei fondi propri per i rischi residui

18 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato delle norme tecniche di regolamentazione (RTS), nell’ambito della gestione del rischio di mercato, come disciplinato dal CRR3 (e specificamente dei requisiti dei fondi propri per i rischi residui), sulle condizioni per determinare se uno strumento che attrae un rischio residuo funga da copertura.

Uno dei pilastri dell’approccio standardizzato basato sulla sensibilità (SA/SbM), nell’ambito del nuovo quadro di revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (FRTB), è il componente aggiuntivo per il rischio residuo (RRAO): il CRR3 ha introdotto una disposizione nel quadro RRAO che consente l’esenzione dal corrispettivo RRAO per quegli strumenti che comportano rischi residui che sono, a loro volta, utilizzati per coprire strumenti che comportano rischi residui.

Queste RTS specificano quando uno strumento si qualifica come copertura ai fini dell’esenzione: in particolare, viene richiesto agli enti di identificare se l’addebito del componente aggiuntivo per il rischio residuo, per il quale l’ente richiede l’esenzione, si riferisca a un fattore di rischio che non è oggetto di shock nell’SbM (vale a dire un fattore di rischio non SbM) o se sia dovuto ad altri motivi.

Quando il componente aggiuntivo per il rischio residuo si riferisce esclusivamente a un fattore di rischio non SbM, gli RTS prevedono condizioni volte a valutare se, come risultato della copertura, la sensibilità verso il fattore di rischio non SbM sia ridotta: in questa circostanza, le opzioni plain vanilla a spread a scadenza costante dovrebbero scendere.

La bozza di RTS è stata elaborata ai sensi dell’art. 325 duovicies, par. 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), così come modificato dal CRR3, che impone a EBA di specificare criteri per identificare le posizioni che attraggono un rischio residuo che fungono da copertura: questi RTS sono ancora necessari per l’implementazione del CRR a partire dal 1° gennaio 2025, poiché l’FRTB-SA si applicherà ai fini del calcolo dell’output floor.

L’emanazione dell’RTS fornirà pertanto chiarezza su questo aspetto ai fini dell’attuazione del pacchetto bancario dell’UE.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter