La Cassazione, con l’ordinanza del 9 luglio 2024, n. 18677 (Pres. Giudicepietro, Rel. Rosetti) chiarisce che le riserve a carico del riassicuratore, registrate nell’attivo di bilancio secondo l’art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 209/2005, devono essere determinate basandosi sugli accordi contrattuali specifici e sull’effettivo rischio trasferito.
Ne consegue che, nei casi di riassicurazione per eccesso, ove gli accordi originariamente stipulati non sussistono più, è legittimo procedere allo smontaggio della riserva, influenzando negativamente il conto economico.
Nel caso di specie, alla società Aurora Assicurazioni, successivamente incorporata in Unipol Assicurazioni e poi in Unipolsai Assicurazioni Spa, viene contestato dall’Agenzia delle Entrate il trattamento contabile e fiscale delle variazioni delle riserve dei riassicuratori per gli anni 2006 e 2007, ritenuto non conforme alla normativa vigente.
Similmente anche la Finsoe Spa impugna gli avvisi di accertamento emessi per l’anno di imposta 2009, difendendosi contro le pretese fiscali derivanti da un presunto inadeguato trattamento delle riserve per riassicurazione.
La CTP di Bologna, con sentenze separate, accoglie i ricorsi delle compagnie assicurative, annullando gli avvisi di accertamento.
La Cassazione, investita dal ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate che contesta le decisioni delle CTP, respinge i ricorsi presentati in quanto ritiene infondati i motivi proposti dalla ricorrente.
La Corte, in particolare, ricorda che nel caso di riassicurazione per eccesso il riassicuratore copre il rischio assicurato dall’assicuratore solo per la parte eccendente una certa soglia e viene meno la proporzionalità diretta tra le riserve a carico dell’assicuratore e quelle a carico del riassicuratore perché è escluso il trasferimento pro quota del rischio.
Pertanto, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 209 del 2005, vigente ratione temporis, la riserva a carico del riassicuratore, iscritta nell’attivo di bilancio, deve essere determinata conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione e in relazione agli importi lordi delle riserve tecniche, tenendo conto dell’effettivo rischio trasferito.
In particolare, nel caso di riassicurazione per eccesso, limitata alla sola eccedenza di una determinata soglia, è legittimo lo smontaggio della riserva a carico del riassicuratore, con la conseguente variazione negativa incidente sul conto economico, qualora siano venuti meno gli accordi di riassicurazione che ne avevano giustificato l’accantonamento e l’iscrizione.