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Fondo di garanzia assicurativo rami vita e trattamento in bilancio

19 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS, con  lettera al mercato del 18 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti sul trattamento in bilancio dei contributi al fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.

Si ricorda che con l’art. 1, c. 113 della L. 213/2023, nel titolo XVI del CAP (D. Lgs. 209/2005), è stato inserito il “Capo VI-bis”, con cui viene istituito il “Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita”, fa i cui aderenti vi sono:

  • le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita
  • le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all’ambito di copertura.

L’art. 274-quater, c. 1, del decreto, prevede che il Fondo abbia una dotazione finanziaria proporzionata alle passività e comunque pari almeno allo 0,4 % dell’importo delle riserve tecniche dei rami vita (i.e. polizze vita di Classe C e di Classe D), calcolate sulla base della metodologia prevista dalla disciplina prudenziale Solvency II (somma della migliore stima e del margine di rischio), oppure secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all’ordinamento dell’Unione europea – detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il comma 2, stabilisce, inoltre, che in fase di prima applicazione, il livello obiettivo di cui sopra è raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035.

L’art. 274-quinquies, c. 1, del decreto prevede che la suddetta dotazione finanziaria sia costituita con contributi ordinari versati almeno annualmente per
l’ammontare determinato dal Fondo e di anno in anno comunicato agli aderenti; in fase di prima applicazione, i contributi dovuti dalle imprese aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell’importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo la metodologia (cfr. articolo 274-quinquies, comma 2).

Se il Fondo deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, gli aderenti sono tenuti a integrarla mediante il versamento di contributi straordinari (art. 274-quinquies, c. 4).

In considerazione di tutto quanto precede, IVASS, con la lettera al mercato allegata, intende fornire chiarimenti circa le modalità di rilevazione nel bilancio consolidato e nel bilancio d’esercizio dei contributi ordinari e straordinari che le imprese aderenti sono tenute a versare al Fondo: tali modalità si applicano a partire dal bilancio consolidato e d’esercizio riferito al 31 dicembre 2024.

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