L’ESMA ha fornito il proprio parere circa la corretta interpretazione dell’articolo 50, comma 2, lett. a), della Direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (c.d. Direttiva OICVM).
Detto articolo prevede che gli OICVM non possano investire più del 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli specificatamente previsti nella medesima disposizione.
Il parere è stato fornito in attuazione dell’art. 29,comma 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1095/2010, il quale prevede che l’ESMA contribuisca attivamente a creare una cultura comune a livello di Unione e prassi uniformi in materia di vigilanza, nonché ad assicurare l’uniformità delle procedure e la coerenza degli approcci in tutta l’Unione.