Facendo seguito a quanto già fatto da Banca d’Italia (cfr. contenuti correlati), Consob ha modificato la propria delibera n. 17297 del 28 aprile 2010 recante “Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati”, con particolare riguardo agli obblighi di comunicazione di dati e notizie dei gestori.
Le nuove disposizioni si applicano dal 01 gennaio 2018, con le seguenti eccezioni:
le disposizioni relative alla segnalazione sulla commercializzazione di Oicr da parte di Sgr, Sicav e Sicaf e alle sottoscrizioni in assenza di commercializzazione (allegato II.19), e le disposizioni derivanti dall’introduzione delle comunicazioni di cui all’articolo 45, commi 1 e 2 del Tuf (I.14.DE.l; I.14.DS.v; I.15.DE.i; I.15.DS.n e Allegato II.28) si applicano dal 1° aprile 2018;
le disposizioni relative alle segnalazioni sui fondi immobiliari (allegato II.22 e II.24) e le disposizioni relative alle comunicazioni di inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei singoli servizi ed attività (allegato II.26) si applicano dal 1° luglio 2018.