WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Società chiuse e computo azioni proprie per i quorum assembleari

8 Gennaio 2025

Alessandro Giuseppe Antolini, Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche europee ed internazionali presso l’Università degli Studi di Verona

Cassazione Civile, Sez. I, 3 settembre 2024, n. 23557 – Pres. Di Marzio, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 3 settembre 2024, n. 23557, la Corte di Cassazione, Sez. I (Pres. Di Marzio, Rel. Falabella), ha ribadito che, nelle società per azioni che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea: tali azioni, pertanto, sono sempre conteggiate sia per il calcolo del quorum assembleare costitutivo, sia per il calcolo del quorum assembleare deliberativo.

Invero, l’art. 2357-ter, comma 2, C.c., come modificato dal D. Lgs. n. 224/2010, «non lega affatto il calcolo alla diversa circostanza se la base per il medesimo sia il capitale sociale oppure quello rappresentato in assemblea, imponendo di calcolare in ogni caso le azioni proprie» (conforme Cassazione Civile, Sez. I, 2 ottobre 2018, n. 23950).

La vicenda in esame aveva a oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare che era stata annullata in quanto il presidente dell’assemblea, pur prendendo in considerazione le azioni proprie della società ai fini del computo della maggioranza deliberativa necessaria, aveva escluso dal conteggio i voti espressi dai soci di minoranza in ragione del loro asserito conflitto d’interessi.

La Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato che il giudizio circa la sussistenza o meno di un conflitto d’interessi (negato dal giudice di merito) si sottrae al sindacato di legittimità, ha confermato la condanna del presidente dell’assemblea e degli amministratori al risarcimento del danno in favore dei soci di minoranza.

Presidente e amministratori sono stati ritenuti responsabili non solo per non aver impedito l’emanazione di una delibera illegittima, bensì anche per aver dato esecuzione alla stessa nonostante risultasse, nella vicenda in esame, «palesemente pretestuosa».

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter