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Giurisprudenza

Azione dei creditori verso gli amministratori e onere della prova

10 Gennaio 2025

Beatrice Coliva, avvocato del foro di Bologna

Tribunale di Venezia, Sez. Specializzata in Materia d’Impresa, 30 settembre 2024, n. 2782 – Giudice dott.ssa Maddalena Bassi

Di cosa si parla in questo articolo

Con decreto pubblicato il 30 settembre 2024, il Tribunale di Venezia (Dott.ssa Maddalena Bassi) ha rigettato il ricorso cautelare di sequestro conservativo, promosso da parte di creditori sociali direttamente nei confronti degli amministratori della società a responsabilità limitata debitrice, ritenendo insussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei creditori ex art. 2476, sesto comma, c.c.    

In particolare, secondo il Tribunale di Venezia, “ai fini dell’azione ex art. 2476 co 6 c.c. non è sufficiente per il creditore sociale che agisce provare il solo mancato pagamento del credito, ma questi deve dare la dimostrazione dell’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali, ossia della “eccedenza delle passività sulle attività”, che si verifica quando l’attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento e che non coincide necessariamente né con il determinarsi dello stato di insolvenza, potendo una società trovarsi nell’impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, né con la situazione di perdita integrale del capitale sociale, potendosi in tal caso verificare un pareggio tra attivo e passivo, con soddisfo di tutti i creditori nella fase di liquidazione che segue allo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione del capitale” (Cass. n. 28613 del 2019). 

Nella vicenda in esame, il Giudice ha rigettato il ricorso poiché i ricorrenti non hanno dimostrato l’insufficienza del patrimonio sociale, presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione dei creditori verso gli amministratori, ai sensi dell’art. 2476, comma sesto, c.p.c.

Il Tribunale ha, difatti, rilevato che dalla lettura del bilancio sociale non si poteva evincere la perdita per i creditori sociali della garanzia patrimoniale generica: basti pensare che dallo stesso bilancio emergevano riserve per € 993.430 e crediti esigibili entro l’esercizio successivo per oltre un milione di euro, a fronte di debiti esigibili entro l’esercizio successivo di € 482.637. 

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