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L’insussistenza del vincolo organizzativo tra società e Gruppo IVA

10 Gennaio 2025

Francesco Castro, Dottorando di ricerca in diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali, Università degli studi di Ferrara

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta a interpello n. 228/2024, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni per il superamento della presunzione prevista dall’art. 70-ter, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero di sussistenza del “vincolo organizzativo” tra una società e Gruppo IVA.

Tale norma stabilisce, più nel dettaglio, che, nell’ambito del regime del Gruppo IVA, l’esistenza di un vincolo finanziario tra i soggetti passivi IVA comporta, salvo prova contraria mediante presentazione di un’istanza di interpello probatorio, la presunzione di sussistenza anche dei vincoli economico e organizzativo necessari per l’applicazione della disciplina.

Più in dettaglio, il Gruppo IVA è un istituto che consente ai gruppi societari che esercitano la relativa opzione, di rendere irrilevanti, ai fini IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo. 

Ai fini dell’opzione, devono risultare integrati tra le società del gruppo i vincoli previsti dal menzionato art. 70-ter, ossia: (i) il vincolo finanziario, in virtù del rapporto di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile; (ii) il vincolo economico, sulla base dell’esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un’attività principale dello stesso genere; b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi; nonché, infine, (iii) il vincolo organizzativo, quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Nel caso di specie, l’esame verteva sulla posizione di una società di un gruppo societario, acquisita dalla società istante, rappresentante di un Gruppo IVA, attraverso un’operazione di ristrutturazione societaria. 

L’istante richiedeva che tale società non venisse inclusa nel perimetro soggettivo del Gruppo IVA, sostenendo che, sebbene esistesse un vincolo finanziario, mancassero i vincoli economico e organizzativo richiesti per l’applicazione della disciplina del Gruppo IVA. 

A sostegno di tale interpretazione, la società documentava l’assenza del vincolo organizzativo attraverso la produzione di un “Accordo di governance societaria” stipulato ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, il quale disciplinava in modo dettagliato le modalità di gestione delle società controllate e prevedeva, per la società in questione, la nomina di un amministratore unico dotato di requisiti di indipendenza, professionalità e autonomia, escludendo così ogni possibilità di direzione e coordinamento da parte dell’istante.

La richiesta di esclusione si riferiva, peraltro, all’unica società del gruppo non in liquidazione, distinguendola ulteriormente dalle altre entità controllate, che erano già escluse di diritto dal Gruppo IVA ai sensi dell’art. 70-decies, comma 2, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972. 

In secondo luogo, l’istante forniva evidenza che la partecipata non fosse inclusa nel perimetro soggettivo del bilancio consolidato del Gruppo IVA, come risultava dai bilanci e dalla documentazione contabile dell’esercizio 2023, dimostrando in tal modo l’autonomia gestionale e operativa della società rispetto alla rappresentante del Gruppo.

A fronte di tali elementi, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la documentazione presentata fosse idonea a dimostrare l’insussistenza del vincolo organizzativo, superando così la presunzione.

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