La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29844 del 20 novembre 2024, si è espressa sulla responsabilità per omessa vigilanza degli amministratori non esecutivi di società bancarie, ribadendo gli argomenti spesi dalla tradizionale giurisprudenza di legittimità.
Questi ultimi, da un lato, sono tenuti a informarsi sulla situazione aziendale «esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica»; per altro verso, devono esercitare le prerogative connesse alla loro carica «per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza».
Il livello di diligenza richiesto nell’adempimento di tali doveri risulta particolarmente stringente poiché gli amministratori di società bancarie hanno una responsabilità di natura pubblicistica verso l’autorità di vigilanza e «vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori».
Ciò implica che la relativa responsabilità è per colpa e il «dovere di agire informati … non va rimesso» esclusivamente «alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati».
Nel caso di specie, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta dal presidente del consiglio di amministrazione di una nota società bancaria avverso il decreto della Corte di Appello che aveva confermato la sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d’Italia per violazioni relative alle norme «in materia di contenimento dei rischi finanziari e per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni».
I principali capi di impugnazione riguardavano la violazione degli artt. 2381 c.c. e 2392 c.c. e l’errata valutazione delle risultanze istruttorie.
I giudici di legittimità hanno confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello e cioè che «non fossero sufficienti pochi e segmentati interventi dell’opponente in consiglio di amministrazione per escludere la responsabilità nelle scelte gestionali della banca».