L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 1/E del 09 gennaio 2025, ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 qualora il ravvedimento, nell’ambito del concordato preventivo biennale (ex art. 2-quater D.L. 113/2024), si riferisca a società o associazioni di cui all’art. 5 e agli artt. 115 e 116 del TUIR, di cui al D.P.R. 917/1986.
Versamenti da parte dei soci o associati:
Con provvedimento del 4 novembre 2024, l’Agenzia aveva previsto che per tali società il ravvedimento dovesse essere esercitato con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, da parte della società o associazione
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da parte dei soci o associati.
In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, nel modello F24, all’interno della sezione “Contribuente” vanno riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato.
Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, invece deve essere indicato il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73”, da riportare nel campo “codice identificativo” e tale codice è stato ridenominato “Contribuente – Società”.
In ogni caso, restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.
Versamenti da società o associazioni
Come previsto dall’art. 7, c. 1, lett. a-bis), D.L. 155/2024, riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi può essere eseguito dalla società o associazione, in luogo dei singoli soci o associati: nel modello F24, in questo caso andrà indicato il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.
Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta, relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale, ed il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP dovrà essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.