La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 12 dicembre 2024 (Causa C-300/23), si è pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale sull’interpretazione della Direttiva 93/13/CEE, nell’ambito di una controversia sulla vessatorietà della clausola di revisione periodica del tasso d’interesse di un mutuo ipotecario, con riguardo alla valutazione del rispetto del principio di trasparenza e dell’abusività delle clausole contrattuali.
Più nel dettaglio, la clausola, all’art. 3-bis, prevedeva la variabilità del tasso di interesse e che un nuovo tasso di interesse dovesse essere fissato periodicamente in relazione all’IRPH (Ìndice de Referencia de Prèstamos Hipotecarios) delle casse di risparmio.
Con riferimento al rispetto da parte di una clausola di tal specie del principio di trasparenza di cui alla suddetta Direttiva, la Corte ha ribadito che «spetta al professionista fornire direttamente una definizione completa di tale indice nonché ogni elemento di informazione pertinente», qualora tali elementi non siano «sufficientemente accessibili per un consumatore medio».
In tema di valutazione dell’abusività della clausola, la Corte ha precisato che essa «deve essere effettuata prendendo in considerazione […] il mancato rispetto del requisito di trasparenza e confrontando il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto dalla clausola […] e il livello effettivo di tale tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati».
Infine, la Corte ha chiarito che nel caso in cui sia accertata l’abusività della clausola e il contratto non possa sussistere senza di essa, perché, altrimenti, il suo annullamento esporrebbe il consumatore a conseguenze pregiudizievoli, il giudice nazionale può sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva del diritto nazionale di portata equivalente.