Con la sentenza del 5 settembre 2024, resa nelle cause riunite da C‑639/22 a C-644/22, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che, affinché fondi pensione diverso da un OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) possano beneficiare dell’esenzione IVA, prevista dall’art. 135, par. 1, lett. g) della Direttiva 2006/112/UE per “la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri”, non basta un generico confronto con simili organismi.
È necessario, invece, valutare concretamente se, in base alla situazione giuridica e finanziaria dei partecipanti, il fondo pensione possa essere considerato paragonabile ad altri fondi che, pur non essendo OICVM, sono trattati dallo Stato membro come “fondi comuni di investimento” ai fini fiscali.
Nel caso esaminato, l’autorità fiscale olandese aveva contestato la mancata applicazione dell’IVA relativamente ad operazioni di servizi di gestione patrimoniale, acquistati da alcuni fondi pensione dei Paesi Bassi, i quali avevano operato gli acquisti in esenzione IVA, ritenendo di essere assimilabili a fondi comuni d’investimento ai fini della direttiva.
La Corte ha rilevato che, al fine di beneficiare dell’esenzione IVA, il fattore determinante per la qualifica di fondo comune d’investimento non è tanto il numero di anni di lavoro o la durata del periodo in cui si maturano i diritti pensionistici, ma piuttosto il fatto che le prestazioni pensionistiche dipendano, principalmente, dai risultati degli investimenti effettuati dal fondo.
Inoltre, è stato ritenuto pertinente, ma non determinante, il fatto che, in particolare in caso di fallimento, il rischio sia sopportato individualmente o collettivamente, ovvero il fatto che un datore di lavoro si sia reso garante per un certo periodo per la prevista costituzione dei diritti a pensione.
Pertanto, con riferimento alla assimilabilità dei fondi pensione agli OICVM ai fini dell’esenzione IVA, la Corte ha sancito che “l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che al fine di determinare se un fondo pensione che non sia un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari possa beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, non solo è necessario effettuare un confronto con un simile organismo, ma anche valutare se, tenuto conto della situazione giuridica e finanziaria del partecipante rispetto al fondo pensione, detto fondo pensione sia comparabile ad altri fondi che, senza costituire organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, sono considerati dallo Stato membro di cui trattasi fondi comuni d’investimento ai sensi di tale disposizione”.