WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Nuovi assetti organizzativi e attuale rilevanza di irregolarità gestorie

14 Gennaio 2025

Daniel Foà, Assegnista di ricerca – Università di Bari “Aldo Moro”

Tribunale di Milano, Sez. imprese, 10 luglio 2024 n. 2697 – Pres. Simonetti, Rel. Fascilla

Con decreto del 10 luglio 2024, il Tribunale di Milano (Pres. Simonetti, Rel. Fascilla) si è pronunciato sui nuovi assetti organizzativi assunti da una società, chiarendo quando le irregolarità gestorie commesse in passato dall’organo amministrativo continuino ad essere rilevanti ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409 C.c.

In particolare, ciò si verifica qualora sussistano, come rilevato dal Tribunale nel caso di specie, le seguenti circostanze:

  • inosservanza della procedura prevista dall’art. 2391 c.c. in tema di conflitto di interessi, la quale prevede che il consiglio di amministrazione deliberi l’autorizzazione alla stipula del contratto (e non possa invece rilasciare una delega ex ante agli amministratori indipendenti)
  • assenza di valutazione in merito alla corretta determinazione dei valori dei canoni – e alla relativa convenienza per la società – nella stipulazione di nuovi contratti, in sostituzione di quelli precedenti, con parti in conflitto di interessi
  • assenza di qualsivoglia concreta iniziativa da parte degli amministratori c.d. “indipendenti” di nuova nomina volta a tutelare il patrimonio della società dagli ingenti danni subiti in ragione dei contratti svantaggiosi conclusi in conflitto d’interesse nei decenni precedenti.

La pronuncia evidenzia, inoltre, come occorra valutare l’attitudine concreta del nuovo assetto organizzativo a risolvere i problemi gestori dedotti dai ricorrenti.

Al riguardo, precisa che, ai fini della valutazione dell’adeguatezza dei nuovi assetti organizzativi della società, va tenuta in considerazione anche la proporzionalità tra la composizione del consiglio di amministrazione (e, in particolare, l’incidenza economica della remunerazione dei suoi componenti) e l’attività svolta dalla società.

Nel caso in esame, alla luce delle irregolarità riscontrate, il Tribunale ha ritenuto che l’unico provvedimento utile fosse “la revoca di tutto il consiglio di amministrazione e la nomina di un amministratore giudiziario.”


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter