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Giurisprudenza

Responsabilità solidale IVA conforme ai principi di neutralità e proporzionalità

21 Gennaio 2025

Bruno Ruscio, Avvocato tributarista in Milano

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. IX, 12 dicembre 2024, C-331/23 – Pres. e Rel. Lycourgos

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 205 della Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”) non osta ad una disposizione nazionale che, al fine di garantire l’effettiva riscossione del tributo, preveda la responsabilità solidale oggettiva dell’IVA di una persona diversa dal debitore dell’imposta, purché tale soggetto abbia la possibilità di dimostrare di aver adottato ogni misura ragionevolmente richiesta per evitare di essere parte di una frode fiscale.

Allo stesso modo, nella stessa ipotesi, è conforme al diritto dell’Unione Europea una normativa che impone l’obbligazione solidale senza tener conto del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte dal soggetto passivo, se questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione realizzata si inseriva in uno schema fraudolento.

Questi due dei principi espressi dalla CGUE nella sentenza del 12 dicembre 2024 (Causa C-331/23), in risposta alle questioni pregiudiziali relative ad una controversia riguardante una società residente del Belgio, operante nel settore del commercio di bevande, cui era stata contestata la responsabilità solidale al versamento dell’IVA per aver preso parte ad operazioni che si inserivano in un sistema di emissione di fatture false.

L’oggetto del procedimento riguardava la conformità della normativa belga all’art. 205 della Direttiva IVA letto in combinato disposto con i principi di neutralità e proporzionalità, là dove prevede la responsabilità solidale delle controparti contrattuali della persona di norma debitrice dell’imposta, qualora queste sapevano o avrebbero dovuto sapere che il mancato pagamento dell’IVA nella catena delle operazioni era o sarebbe avvenuto con finalità di evasione, senza che il giudice possa valutare il contributo di ciascuna parte alla frode, eventualmente mitigandone la compartecipazione al pagamento dell’imposta e della sanzione, e senza che venga garantito il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.

Nel procedimento principale, la società accertata aveva lamentato la violazione dei su menzionati principi di proporzionalità e neutralità, il primo perché “nessuno può essere considerato responsabile in modo incondizionato per una frode altrui” ed il secondo per l’illegittimo disconoscimento della detrazione dell’IVA assolta a monte, così giungendo a censurare il regime della responsabilità solidale del codice IVA belga ritenuto eccessivo rispetto a quanto necessario per salvaguardare i diritti dell’Erario e contrastare le frodi.

Preliminarmente, passando in rassegna il sistema “eccezionale” previsto dalla Direttiva IVA in materia di responsabilità solidale oggettiva al pagamento dell’imposta, derogatorio alla regola generale di cui all’art. 193, la Corte riafferma come tale quadro risponda all’esigenza di contrastare ogni possibile frode, evasione e abuso per garantire “l’effettiva riscossione dell’IVA” anche in situazioni speciali, la cui disciplina è rimessa agli Stati Membri i quali, avuto riguardo a particolari rapporti che si instaurano tra soggetti giuridici, ne stabiliscono le condizioni e le modalità di attuazione, sempre nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità.

Canoni cui la Corte, richiamando anche gli insegnamenti espressi nel solco giurisprudenziale già tracciato precedentemente (sentenza “ALTI”, C-4/20), ritiene il diritto belga conforme:

  • sia nella disciplina generale della responsabilità solidale del soggetto passivo, purché sia consentito allo stesso fornire la prova contraria al proprio coinvolgimento nello schema fraudolento o alla consapevolezza di averne preso parte, 
  • sia con riferimento a quella che impone, nelle medesime ipotesi in cui il soggetto passivo avesse conoscenza o dovesse aver avuto conoscenza della frode, l’obbligazione solidale, senza che si tenga conto del diritto di quest’ultimo alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta a monte.
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