Con la Risposta n. 203/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rinuncia unilaterale al credito non costituisce un presupposto idoneo per l’emissione di una nota di variazione IVA ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, che potrà essere emessa solo al termine della procedura concorsuale, qualora questa si concluda infruttuosamente.
Nella vicenda, l’istante domandava se fosse possibile emettere la nota di variazione prima della conclusione della procedura concorsuale, esercitando una rinuncia unilaterale al credito vantato nei confronti del fallimento, allo scopo di anticipare il recupero dell’IVA rispetto ai tempi della procedura.
L’Agenzia delle Entrate, anzitutto, ha richiamato la normativa contenuta nell’articolo 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. “decreto IVA”), come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 106/2021), che permette l’emissione di una nota di credito in caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo, a partire dalla data di assoggettamento a una procedura concorsuale (es. fallimento), del decreto di omologa di un accordo di ristrutturazione del debito o dalla data di pubblicazione sul registro imprese di un piano attestato; nonché a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Tuttavia, ha chiarito l’Agenzia, per effetto di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 18 del D.L. n. 73/2021, le nuove disposizioni del comma 3-bis, lettera a) dell’articolo 26 del decreto IVA si applicano solo in caso di procedure avviate successivamente dal 26 maggio 2021 compreso.
Quindi, con riferimento all’ipotesi di mancato pagamento, derivante dall’apertura di procedure concorsuali a carico del cessionario/committente, avviate prima del 26 maggio 2021, l’emissione della nota di credito è ammessa solo all’esito finale della procedura, ossia quando questa si concluda infruttuosamente.
L’Agenzia ha, inoltre, precisato che la rinuncia unilaterale al credito da parte del cedente/prestatore non può essere assimilata alle ipotesi elencate al comma 2 dell’articolo 26 del decreto IVA, che consentono la variazione dell’imponibile e dell’IVA.
Infatti, la rinuncia unilaterale è un atto di natura finanziaria, che riguarda esclusivamente il rapporto di credito/debito e non modifica l’operazione economica sottostante, non essendosi verificati eventi come la risoluzione contrattuale, abbuoni, sconti, nullità o annullamento del contratto, né si è applicata alcuna specifica clausola contrattuale che autorizzi una modifica della base imponibile.
Inoltre, la rinuncia unilaterale non rileva una volontà sopravvenuta di entrambe le parti contraenti, come previsto dal comma 3 dell’articolo 26 del decreto IVA, che permette l’emissione di una nota di credito nel termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria.
In conclusione, va sottolineato come tale interpretazione dell’Agenzia potrebbe, per taluni specifici casi, entrare in conflitto con l’interpretazione della Suprema Corte espressa nella sent. 35518/2023, secondo cui la rinuncia unilaterale al credito da parte di un creditore di una procedura concorsuale costituisce presupposto per l’emissione di nota di variazione IVA in quanto preclude l’assolvimento del credito da rivalsa nei confronti del cedente.