Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 2 gennaio 2025 (G.U. M. Martinelli) resa in un giudizio di opposizione all’esecuzione della riscossione di un credito bancario oggetto di cessione, si è pronunciato su alcune questioni inerenti alla cessione di crediti in blocco ex art. 58 t.u.b. e al loro recupero aderendo ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione in materia.
In particolare, rifacendosi alla pronuncia n. 17944 del 2023 della Suprema Corte, il Tribunale ha ricordato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., «ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 t.u.b., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».
Il Tribunale richiama anche la pronuncia n. 21821 del 20 luglio 2023 della Corte, secondo la quale «è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi», purché «gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione».
Infine, il Tribunale di Ferrara si è soffermato sul noto problema del difetto di legittimazione del sub-servicer incaricato del recupero del credito per mancata iscrizione al registro di cui all’art. 106 t.u.b.
Anche in tal caso, il Tribunale ha aderito all’orientamento della Suprema Corte, sancito con la pronuncia n. 7243 del 18 marzo 2024: «Il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 t.u.b. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’Autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta Autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici».