WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori
www.dirittobancario.it
Flash News

Sull’estensione di adeguata verifica e controlli interni AML alle cripto-attività

16 Gennaio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha posto in consultazione la proposta di estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) delle Disposizioni Bankitalia in materia di adeguata verifica della clientela e in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, il testo propone modifiche:

  • alle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, del 30 luglio 2019
  • alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019.

L’intervento di Banca d’Italia attua le modifiche apportate al D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) da parte del D. Lgs. 204/2024, di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività e di modifica della Direttiva (EU) 2015/849 (c.d. Transfer of Funds Regulation recast – TFR recast).

Il decreto infatti ha modificato il decreto antiriciclaggio:

  • includendo i prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli intermediari finanziari di cui all’art. 3, c. 2 del decreto
  • attribuendo a Banca d’Italia i compiti di vigilanza in materia antiriciclaggio su questa nuova categoria di intermediari.

Entrambe le Disposizioni di vigilanza, delle quali Banca d’Italia propone la modifica, si applicano a tutti gli intermediari vigilati a fini AML/CFT e verrebbero estese ai CASP senza introdurre ulteriori modifiche rispetto ai testi attualmente vigenti.

In particolare:

Banca d’Italia non ha ritenuto necessario inserire delle previsioni specifiche per i prestatori di servizi per le criptoattività, in quanto indicazioni sulle misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata che i CASP sono tenuti ad applicare, nei confronti della propria clientela, e sui fattori di rischio connessi alla prestazione di servizi per le cripto-attività, erano già state fornite dagli Orientamenti EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2024/01), attuati dalla Banca d’Italia con la Nota n. 39 del 28 agosto 2024.

  • Le Disposizioni sull’organizzazione e controlli interni, in parte disciplinano obblighi previsti dalla normativa primaria e in parte attuano gli Orientamenti EBA sulle politiche e procedure relative alla gestione delle conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (Orientamenti AMLCO), applicabili anche ai CASP a partire dal 30 dicembre 2024.

Tali Disposizioni sono già applicabili a tutti gli intermediari vigilati da Banca d’Italia e consentono ai destinatari di definire i propri assetti organizzativi, le procedure operative e il sistema di controlli al rischio di riciclaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità e dell’approccio basato sul rischio: pertanto, l’applicazione degli obblighi potrà essere calibrata dai CASP – come già avviene per le altre categorie di intermediari vigilati – in funzione della complessità operativa e dimensionale e dell’esposizione al proprio rischio di riciclaggio.

L’estensione delle Disposizioni sull’organizzazione e controlli interni ai CASP determinerà l’imposizione, anche a questi operatori, dell’obbligo di trasmettere a Banca d’Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio; l’acquisizione delle segnalazioni consentirà a Banca d’Italia di estendere ai CASP le metodologie di analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo già applicate agli altri intermediari vigilati.

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi a Banca d’Italia entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter