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Resilienza controparti centrali: le proposte del Comitato di Basilea

16 Gennaio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, congiuntamente a CPMI e IOSCO, hanno presentato dieci proposte politiche finali volte ad aumentare la resilienza delle controparti centrali (CCP), in periodi di stress di mercato.

Le proposte contenute nel rapporto sono volte a migliorare la comprensione da parte dei partecipanti al mercato dei calcoli del margine iniziale compensato a livello centrale e dei potenziali requisiti di margine futuri; concernono aspetti di trasparenza della controparte centrale (CCP), governance e revisione dei modelli di margine iniziale, nonché la trasparenza dei membri compensatori per i clienti e le CCP:

  • Tutti gli strumenti di simulazione del margine dovrebbero essere messi a disposizione da tutte le controparti centrali (CCP) a tutti i membri compensatori (CM) e, ove possibile, ai loro clienti, compresi i potenziali CM e clienti
  • Gli strumenti di simulazione del margine dovrebbero includere, come minimo, una funzionalità che consenta:
    • il calcolo dei requisiti di margine per una serie di scenari di stress test della CCP, compresi i principali eventi storici di stress del mercato, per gli scenari attuali e ipotetici
    • oltre al margine iniziale di base (o “core”), l’incorporazione dei principali oneri aggiuntivi della CCP che sono sistematicamente richiesti ai CM.
  • Le CCP dovrebbero mettere a disposizione dei CM e, ove possibile, dei loro clienti, informazioni sui modelli di margine a un livello che consenta loro di comprendere gli aspetti fondamentali dei modelli di margine e del suo approccio alla gestione dei rischi
  • Le CCP dovrebbero rendere pubblici e descrivere gli strumenti di anticiclicità (APC) utilizzati nel loro modello; dovrebbero inoltre rendere pubbliche e descrivere, ad alto livello, le componenti del modello che influenzano il livello di reattività del modello
  • Gli standard di divulgazione quantitativa al pubblico (PQD) per le CCP dovrebbero includere ulteriori disaggregazioni dei dati relativi ai margini, laddove disponibili:
    • Ripartizione tra margine iniziale di base e margine aggiuntivo per il margine iniziale totale richiesto
    • Risultati del backtesting del margine iniziale per i contratti più rilevanti per servizio di compensazione
    • Suddivisione per servizio di compensazione e valute della media e del massimo del margine di variazione totale versato alla CCP dai partecipanti
    • Misura della reattività del margine iniziale per i contratti più rilevanti per servizio di compensazione
  • Le CCP dovrebbero calcolare e comunicare misure standardizzate della reattività ai margini: l’informativa dovrebbe essere inclusa nel quadro dei PQD per i contratti più rilevanti per servizio di compensazione; le CCP dovrebbero mettere a disposizione delle autorità di regolamentazione, su richiesta, le serie temporali giornaliere calcolate delle misure standardizzate a fini di monitoraggio
  • Le CCP dovrebbero individuare e definire un quadro analitico e di governance interno, appropriato alle loro linee di attività e al loro profilo di rischio, per valutare la reattività nel contesto più ampio della copertura dei margini e dei costi; il quadro e le scelte dei parametri saranno comunicati alle autorità competenti; le CCP dovrebbero chiedere il contributo dei partecipanti al mercato (ad esempio, attraverso il comitato dei rischi) quando elaborano o apportano modifiche sostanziali al quadro di riferimento; il quadro può essere utilizzato dalle CCP e dalle autorità competenti per monitorare regolarmente le prestazioni dei modelli di margine iniziale e per attivare la revisione del margine iniziale in caso di necessità
  • Quando le controparti centrali (CCP) si avvalgono della discrezionalità (ad esempio, del giudizio di esperti) per non rispettare i requisiti di margine del modello, le CCP devono:
    • disporre di chiare procedure di governo societario per l’uso di tale discrezionalità e procedere a revisioni ex post qualora sia stata applicata tale discrezionalità e chiedere il contributo dei partecipanti al mercato (ad esempio attraverso il comitato dei rischi) sull’elaborazione di queste procedure di governo societario e sui risultati di eventuali revisioni ex post
    • divulgare pubblicamente le informazioni pertinenti relative ai casi in cui può essere applicata la discrezionalità e alle procedure di governance utilizzate per l’applicazione di tale discrezionalità: le CCP dovrebbero condividere in modo proattivo le procedure di governance per l’applicazione degli scavalcamenti del modello, nella loro interezza, con le autorità competenti
    • comunicare alle autorità competenti impegnate nella vigilanza o nella sorveglianza della rispettiva CCP l’entità aggregata e la durata dei margini manuali
  • I CM dovrebbero fornire ai propri clienti trasparenza sulle modalità di calcolo dei margini:
    • quando i margini dei clienti sono quelli addebitati dalla/e controparti centrali, i CM dovrebbero facilitare ai clienti l’accesso alle informazioni sui modelli della CCP, compresi gli strumenti di simulazione dei margini forniti dalla CCP; inoltre, quando i clienti compensano presso più CCP tramite lo stesso CM, i CM dovrebbero, per quanto possibile, disaggregare i requisiti di margine dei clienti in modo che il cliente possa attribuire i margini di garanzia alle CCP di origine
    • quando i margini dei clienti si discostano da quelli che verrebbero addebitati dalle controparti centrali, i CM dovrebbero: fornire ai propri clienti una documentazione contenente una descrizione dettagliata delle modalità di calcolo dei margini del cliente che dovrebbe includere, se del caso, la fornitura di propri strumenti di simulazione dei margini; comunicare ai clienti le motivazioni e l’entità di tali scostamenti; disporre di un quadro di governance interna per determinare quando addebitare i margini ai clienti che si discostano dai margini della CCP; disporre di un quadro analitico per valutare l’impatto di tali margini sui loro clienti
    • senza la necessità di una richiesta da parte del cliente, i CM dovrebbero fornire un avviso appropriato al cliente nei casi in cui la calibrazione dei margini del cliente viene modificata, comprese le modalità di definizione e di utilizzo dei trigger o delle soglie per tali calibrazioni, senza pregiudicare la necessità che i CM siano in grado di modificare i margini dei clienti al ritmo necessario (ad esempio durante uno stress)
  • I CM dovrebbero divulgare le informazioni pertinenti alle CCP di cui sono membri e alle autorità competenti, tra cui quelle relative alle esposizioni, alle perdite potenziali e al fabbisogno di liquidità derivanti dalla partecipazione a più CCP
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