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Fringe benefit e carte di debito: chiarimenti AE

31 Gennaio 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in diritto tributario, Università Cattolica di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 5/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti precisazioni sul trattamento fiscale dei fringe benefit erogati tramite assegnazione di carte di debito nominative ai dipendenti.

Il caso esaminato riguardava una società che intendeva implementare un piano di welfare aziendale attraverso l’uso di carte di debito elettroniche, personalizzate per ciascun dipendente, e utilizzabili esclusivamente presso esercizi commerciali selezionati per l’acquisto di beni e servizi specifici.

Le carte, progettate per rispettare i requisiti di legge, non erano né monetizzabili né cedibili a terzi, configurandosi come strumenti vincolati e non promiscuamente utilizzabili.

La società chiedeva se tali carte potessero qualificarsi come “documenti di legittimazione” ai sensi del comma 3-bis dell’art. 51 TUIR, e se, pertanto, il loro utilizzo permettesse di escludere i fringe benefit erogati dal computo del reddito imponibile del lavoro dipendente e dall’obbligo di ritenuta fiscale.

L’Agenzia ha confermato che le carte di debito soddisfano i criteri definiti dall’art. 6 del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016, che regolamenta l’uso dei cosiddetti “voucher”, in attuazione dell’art. 51, comma 3-bis TUIR.

Tali strumenti, in formato cartaceo o elettronico, devono essere nominativi, non monetizzabili né trasferibili a terzi, e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazione a carico del titolare.

Il comma 2 dello stesso art. 6 consente altresì l’adozione di voucher cumulativi, che includono una pluralità di prestazioni, purché il valore complessivo non superi i limiti annuali di esenzione fiscale.

Per il periodo d’imposta 2024, tali limiti ammontano a 1.000 euro, aumentati a 2.000 euro per i dipendenti con figli. 

L’Agenzia ha ritenuto che il piano descritto, grazie ai rigorosi vincoli applicati alle carte di debito e alla conformità con i requisiti stabiliti dal TUIR e dal Decreto Ministeriale, consenta di classificare le carte come documenti di legittimazione idonei.

I fringe benefit così erogati, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro i suddetti limiti di valore, risultando inoltre esclusi dall’applicazione della ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro.

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