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Giurisprudenza

Sulla nullità dei contratti derivati in assenza del mark to market

28 Gennaio 2025

Corte di Cassazione, Sezione I, 08 gennaio 2025, n. 417 – Pres. Di Marzio, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, Sezione I, con ordinanza n. 417 del 08 gennaio 2025, in materia di nullità di contratti derivati, ha affermato che se nei contratti in questione è assente il mark to market o il criterio di calcolo o gli scenari probabilistici, il ricorso per cassazione volto a sostenere la validità del derivato è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 C.p.c.

L’ordinanza ribadisce infatti che l’intermediario che negozia per conto proprio è in grado di conoscere con maggior precisione le caratteristiche del prodotto, e, quindi, essenzialmente, gli scenari probabilistici che sono associati ai flussi monetari che il contratto programma.

Inoltre, ha nuovamente affermato che in tema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: accordo che investe il Mark to Market, ossia il costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all’operazione è disposto a subentrarvi, ma che deve estendersi agli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.

La nullità, quindi, non è virtuale (art. 1418, c. 1, C.c.), ma strutturale ( art. 1418, c. 2, C.c.), perché inerente ad elementi essenziali del contratto, causa e oggetto.

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