Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 6351 del 13 dicembre 2024 (Dott. Alberto La Manna), si è pronunciato sulla trasparenza delle condizioni contrattuali nei mutui bancari a tasso variabile con ammortamento alla francese.
In particolare, in primo luogo, ha richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese (Cass., SS.UU., n. 15130/2024), estendendolo anche alla fattispecie dei mutui bancari a tasso variabile, ritenendo, dunque, fondamentali, ai fini della legittimità di questi, l’indicazione de «l’importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi».
In secondo luogo, ha ribadito come, non essendovi nei mutui con ammortamento alla francese «alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell’obbligo restitutorio […], l’omessa indicazione del TAE non contrasta con la previsione di cui all’art. 6 Delibera CICR 09.02.2000 e, di conseguenza, non è predicabile la nullità parziale del medesimo contratto».
Nel caso di specie, il ricorrente adiva il Tribunale di Torino chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite dall’istituto bancario, per effetto dell’accertamento e della dichiarazione di nullità parziale di un contratto di mutuo fondiario/ipotecario, sulla scorta della ritenuta invalidità di questo derivante dall’indeterminatezza o dall’assenza degli elementi essenziali del contratto e dalla conseguente violazione dell’art. 117, co. 4 TUB e dell’art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000.