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Giurisprudenza

Sulla proroga COVID “a cascata” per i termini di accertamento 

3 Febbraio 2025

Fabio Povegliano, Dottore in giurisprudenza, Praticante Avvocato del Foro di Treviso  

Corte di Cassazione, Prima Presidente, 23 gennaio 2025, n. 1630/2025 – Pres. Cassano

Di cosa si parla in questo articolo

Con decreto n. 1630/2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale promosso dalle C.G.T. di primo grado di Gorizia e di Lecce, ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l’applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall’art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020.

In tre distinti procedimenti i ricorrenti avevano lamentato, avanti le citate C.G.T., la tardività degli avvisi di accertamento impugnati, asserendo l’inapplicabilità della c.d. proroga COVID alle annualità successive al 2020.

Nelle more della decisione sulla questione pregiudizialmente sollevata, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 960/2025, aveva risolto la diversa questione afferente alla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall’Agenzia delle Entrate oltre il termine quinquennale, riconoscendo l’effetto dilatatorio del primo e quarto comma dell’art. 67 “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”.

A tale statuizione la corte è pervenuta osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.

Sulla scorta di tale precedente pronuncia, la Prima Presidente ha ritenuto inammissibile il ricorso richiamando in toto le suesposte conclusioni.

In definitiva, pertanto, la proroga di 85 giorni si applica a tutte le annualità d’imposta i cui termini di accertamento fossero pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (i.e. 08.03.2020).

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