INPS, con messaggio 24 gennaio 2025, n. 283 ha reso noto il termine finale di fruizione del regime di esonero dal versamento del contributo addizionale, nel caso di imprese in crisi sottoposte a procedure concorsuali, con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale.
In tema di versamento del contributo addizionale in caso di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, l’art. 8, c. 8-bis, D.L. 86/1988, prevede che tale contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa.
I chiarimenti forniti in passato dal Ministero del Lavoro in ordine alla data di decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale necessitano ora di essere integrati con l’indicazione del termine finale di fruizione dello stesso, tenuto conto della novella introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Pertanto, l’Istituto ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un parere in merito all’individuazione del dies ad quem dell’esonero dal versamento del contributo addizionale, al fine di evitare che l’apertura di una procedura, con uno spettro temporale anche molto ampio, possa determinare l’effetto di una fruizione prolungata del beneficio, anche in una fase in cui il debitore può e deve ritenersi rientrato in bonis.
Sul punto, il Ministero, confermando la posizione espressa da INPS sulla necessità di individuare il termine finale di fruizione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale, ha precisato, in via generale, che tale dies ad quem non potrà che coincidere con il momento in cui l’impresa può risolvere la propria situazione debitoria e ritornare in bonis.
Conseguentemente, INPS fornisce le seguenti indicazioni:
- in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso
- in caso di concordato preventivo con continuazione dell’attività, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dell’omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda
- in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta l’omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo
- in caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, fino alla chiusura della procedura (art. 313 CCII)
- in caso di amministrazione straordinaria, l’esonero dal versamento del contributo addizionale è riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dall’art. 27, c. 2 e 2-bis D. Lgs. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, del “programma di cessione dei complessi aziendali” o del “programma di cessione dei complessi di beni e contratti” (non superiore a un anno) o del “programma di ristrutturazione” (non superiore a due anni).