Con ordinanza del 10 gennaio 2025 n. 655 la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della manipolazione dell’Euribor, soffermandosi sul rilievo d’ufficio della potenziale nullità di una clausola di determinazione degli interessi presente in un contratto di leasing.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato come il giudice d’appello sia tenuto ad accertare l’eventuale esistenza di una intesa illecita restrittiva della concorrenza diretta alla manipolazione dei tassi, sulla scorta della quale era stato determinato l’indice.
Laddove ne ravvisi i presupposti, il giudice è tenuto conseguentemente a dichiarare la nullità della clausola inserita nel contratto di leasing contente il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 c. 2, lett. a) L. 287/90 e dell’art. 101 TUFE.
Il ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 112 C.p.c. – motivo accolto dalla Cassazione – deduceva infatti l’omessa pronuncia, da parte della corte territoriale, sull’eccepita indeterminatezza dei tassi e dei costi periodici pattuiti in misura variabile, in ragione del parametro di indicizzazione – Euribor, la quale non aveva pertanto preso in considerazione domande aventi ad oggetto profili di nullità rilevabili d’ufficio, che non possono certo ritenersi implicitamente rigettate.