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Clausola di salvaguardia Decreto NIS: i criteri per l’applicazione

11 Febbraio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 33 del 10 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2024, n. 221, recante il regolamento per la definizione dei criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 3, c. 4 e 12, del D. Lgs. 138/2024 (Decreto NIS), di recepimento della Direttiva NIS (Direttiva 2022/2555/UE).

Il regolamento definisce, più nel dettaglio, i criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia che consente di derogare all’applicazione dell’art. 6, par. 2, dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, nonché il relativo procedimento per la sua applicazione.

Il comma 4 dell’art. 3 del Decreto NIS stabilisce che per determinare se un soggetto è da considerarsi una media o grande impresa (ed a cui si applica il Decreto NIS) ai sensi dell’art. 2 dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE, si applica l‘art. 6, paragrafo 2, del medesimo allegato, salvo che ciò non sia proporzionato, tenuto anche conto dell’indipendenza del soggetto dalle sue imprese collegate in termini di sistemi informativi e di rete che utilizza nella fornitura dei suoi servizi e in termini di servizi che fornisce.

L’art. 6 summenzionato, in sostanza, definisce i dati dell’impresa da considerare per la classificazione della stessa come PMI o microimpresa, e, in particolare, il paragrafo 2 richiede di aggregare altresì, per le imprese associate o collegate, i dati delle eventuali imprese associate dell’impresa considerata, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultima, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, mentre per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

La richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia può essere accolta qualora il soggetto dichiari congiuntamente:

  • la totale indipendenza dei propri sistemi informativi e di rete NIS da quelli delle imprese collegate: in sostanza, i sistemi informativi e di rete delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS del soggetto medesimo
  • la totale indipendenza delle proprie attività e servizi NIS da quelli delle imprese collegate: nel senso che le attività e i servizi delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo allo svolgimento delle attività e all’erogazione dei servizi NIS del soggetto medesimo.

Il soggetto che ritiene sussistenti i presupposti di cui all’art. 3, per richiedere l’applicazione della clausola di salvaguardia, procede alla richiesta nell’ambito della registrazione nella piattaforma digitale di cui all’art. 7, c. 1, del decreto NIS: al soggetto verrà fornito riscontro con la comunicazione dell’Autorità nazionale competente NIS, attraverso la stessa piattaforma.

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