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Definizione di “sistema di IA”: le linee guida della Commissione Ue

11 Febbraio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione europea ha pubblicato delle linee guida sulla definizione di sistema di IA, per facilitare l’applicazione dell’AI Act (Regolamento 2024/1689/UE).

Le linee guida spiegano, più nel dettaglio, l’applicazione pratica del concetto giuridico, come ancorato nell’AI Act, al fine di essere di ausilio ai fornitori e alle altre persone interessate a determinare se un sistema software costituisce un sistema di IA, per facilitare l’effettiva applicazione delle norme.

Si ricorda che l’art. 3, n. 1) dell’AI Act definisce un “sistema di IA” come un sistema basato su una macchina, progettato per operare con vari livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo l’implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dagli input che riceve, come generare output come previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Tale definizione comprende sette elementi principali:

  • un sistema basato su una macchina
  • un sistema progettato per operare con vari livelli di autonomia
  • un sistema che può mostrare capacità di adattamento dopo l’implementazione
  • un sistema le cui deduzioni sono basate su obiettivi espliciti o impliciti
  • un sistema che deduce, dagli input ricevuti, come generare output
  • un sistema i cui output possono consistere in previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni
  • un sistema i cui output possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

La definizione di un sistema di IA adotta una prospettiva basata sul ciclo di vita che comprende due fasi principali:

  • la fase di pre-impiego o “costruzione” del sistema
  • la fase di post-impiego o “utilizzo” del sistema.

Non è richiesto che i sette elementi indicati nella definizione siano presenti in modo continuativo in entrambe le fasi del ciclo di vita: al contrario, la definizione riconosce che elementi specifici possono comparire in una fase, ma non possono persistere in entrambe le fasi.

Questo approccio alla definizione di sistema di IA riflette la complessità e la diversità dei sistemi di IA, assicurando che la definizione sia in linea con gli obiettivi della legge sull’IA e che tenga conto di un’ampia gamma di sistemi di IA.

Le linee guida sulla definizione di sistema di IA non sono vincolanti, e sono concepite per evolversi nel tempo: verranno aggiornate se necessario, in particolare alla luce delle esperienze pratiche, delle nuove domande e dei casi d’uso che si presenteranno.

La Commissione UE ha pubblicato queste linee guida in aggiunta alle linee guida sulle pratiche di intelligenza artificiale (IA) vietate, come definito dalla legge sull’IA; dal 2 febbraio sono entrate in vigore le prime norme previste dalla legge sull’intelligenza artificiale (AI Act), che comprendono:

  • la definizione di sistema di IA
  • l’alfabetizzazione all’IA
  • un numero molto limitato di casi d’uso dell’IA vietati, che presentano rischi inaccettabili nell’UE.
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