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Giurisprudenza

Le Sezioni Unite sull’elemento soggettivo della revocatoria ordinaria

12 Febbraio 2025

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 gennaio 2025, n. 1898 – Pres. D’Ascola, Rel. Mercolino

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata con riguardo all’individuazione dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 C.c., nell’ipotesi in cui l’azione abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito.

Di seguito il principio di diritto espressamente enunciato dalle Sezioni Unite:
In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall’art 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (cd dolo generico), ma è necessario che l’atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro

La Corte Suprema si distanzia pertanto dall’orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo il quale è sufficiente, ai fini dell’accertamento del consilium fraudis, la prova della mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore, senza necessità di indagare l’intento specificatamente perseguito dal debitore attraverso il compimento dell’atto ed alla eventuale conoscenza di tale intento da parte del terzo.

Secondo la Corte, tale interpretazione minoritaria comporta infatti una dilazione dei margini di operatività dell’azione revocatoria che si pone in contrasto con la natura eccezionale (in quanto deroga al principio di cui all’art. 2740, c. 1 C.c.) che l’istituto ex art.2901 C.c. assume nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi antecedenti al sorgere del credito.

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