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Giurisprudenza

Sul reclamo ex art. 51 CCII che censuri il rigetto della domanda con riserva

12 Febbraio 2025

Giorgio Toso, Praticante avvocato del Foro di Venezia

Corte d’Appello di Firenze, 17 dicembre 2024, n. 2088 – Pres. Primavera, Rel. Nannipieri

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 2088 del 17 dicembre 2024, la Corte d’Appello di Firenze (Dott.ssa Primavera) si è espressa sull’ammissibilità e sugli effetti del reclamo ex art. 51 CCII, che censuri i motivi di rigetto della domanda con riserva, ex art. 44 CCII, ad uno degli strumenti di regolazione della crisi.

ha chiarito che «una dichiarazione preliminare di inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII è possibile, anche se non espressamente prevista; il decreto di rigetto della richiesta del termine, così come il decreto di revoca non sono di per sé impugnabili, ma i motivi attinenti all’ammissibilità della domanda ex art. 44 CCII possono [essere] fatti valere nel reclamo avverso la correlata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale» ex art. 51 CCII.

Nel caso trattato dalla Corte, un debitore aveva contestato, con reclamo ex art. 51 CCII, la dichiarazione preliminare di inammissibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale (precedentemente presentata da quest’ultimo con riserva ex art. 44 CCII) e aveva chiesto la riforma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. 

In sede di reclamo, i giudici d’appello hanno accertato che i documenti prodotti dal debitore in occasione della domanda ex art. 44 CCII presentavano mere irregolarità e carenze rispetto alla disposizione dell’art. 39, comma 3, CCII e che, pertanto, erano più che sufficienti ai fini del preliminare vaglio di ammissibilità ex art. 44 CCII.

Accogliendo il reclamo e, per l’effetto, revocando l’apertura della liquidazione giudiziale, hanno inoltre precisato che la domanda ex art. 44 CCII è da esaminare in via prioritaria ex art. 7 CCII rispetto a quella di liquidazione e che la pronunzia di accoglimento del reclamo comporta il regresso alla fase di esame della domanda ex art. 44 CCII.

La disposizione dell’art. 53 CCII è quindi inapplicabile posto che, altrimenti, si verificherebbe «una inammissibile sovrapposizione tra il curatore ed il nominando commissario giudiziale» e quindi tra le autorizzazioni e gli obblighi previsti dall’art. 53 CCII e quelli ex artt. 44, 46 e 47 CCII.

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