Con risposta n. 224/2024 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della tassazione dei corrispettivi derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024 all’art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR.
Fino al 31 dicembre 2023, infatti, la costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo rientrava nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, che disciplina le plusvalenze da cessione di immobili.
Secondo il vecchio regime, la tassazione dipendeva dalla durata del possesso del bene:
– se il terreno era stato detenuto per più di cinque anni o ricevuto per successione, la plusvalenza non era imponibile;
– diversamente, il corrispettivo era tassato come plusvalenza, determinata ai sensi dell’art. 68 del TUIR.
Dal 1° gennaio 2024, con la modifica dell’art. 67, comma 1, lett. h), il regime è cambiato: i corrispettivi derivanti dalla costituzione di qualsiasi diritto reale di godimento, inclusi i diritti di superficie, sono sempre tassabili come redditi diversi, senza più alcuna esclusione legata alla provenienza per successione o alla durata del possesso.
Nel caso specifico, il contribuente aveva stipulato, nel 2023 (sotto la vigenza del vecchio regime) un contratto con una società di energie rinnovabili per la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo di sua proprietà, che aveva ricevuto per successione. Tuttavia, il contratto era stato sottoposto a condizione sospensiva, per cui gli effetti giuridici si sarebbero prodotti solo al verificarsi di determinati eventi. Questi si sono verificati nel 2024, anno in cui l’atto è divenuto pienamente efficace e i corrispettivi sono stati incassati.
Il contribuente chiedeva quale fosse il corretto regime fiscale per i corrispettivi incassati nel 2024. Se fosse valsa la normativa previgente, l’operazione non avrebbe generato redditi imponibili, dato che il terreno era stato ricevuto per successione. Se invece si fosse applicata la nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, il corrispettivo avrebbe dovuto essere tassato come reddito diverso, indipendentemente dalla provenienza del bene e dal tempo di possesso.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la data di stipula del contratto non è rilevante per la determinazione dell’imposizione. Infatti, secondo il principio di cassa, previsto dagli artt. 68 e 71 del TUIR, i redditi diversi devono essere dichiarati nell’anno in cui vengono percepiti.
Ne consegue che i corrispettivi ricevuti nel 2024 devono essere tassati ai sensi del nuovo art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR.
L’Agenzia ha inoltre precisato che la retroattività degli effetti del contratto nel caso di condizione sospensiva, prevista dall’art. 1360 c.c., non si applica in ambito tributario, poiché la tassazione segue il momento della percezione e non la data di stipula.
Pertanto, l’Istante dovrà assoggettare a tassazione i corrispettivi incassati nel 2024 come redditi diversi, indipendentemente dal fatto che il contratto fosse stato firmato l’anno precedente.