Con la risposta n. 235/2024 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. 633/1972, è possibile chiedere il rimborso dell’IVA relativa a crediti commerciali rimasti insoluti, a seguito dell’omologa della liquidazione giudiziale dell’accollante i crediti medesimi.
Il caso traeva origine da un interpello proposto da una società di capitali che vantava un credito di altra società (“Beta”), comprensivo di IVA. Tale credito derivava dall’accollo, da parte di Beta, dei debiti commerciali verso l’istante della società “Gamma”, posta in liquidazione e successivamente cessata.
Non avendo l’accollante assolto ai propri impegni contrattuali, la società istante aveva proposto ricorso per il riconoscimento dei propri diritti vantati e compromessi dall’inadempimento dell’accollante stessa: conseguentemente, il Tribunale aveva disposto l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di quest’ultima.
Tanto premesso, l’istante, ritenendo di essere impossibilitata ad emettere la nota di variazione di cui all’art. 26, D.P.R. 633/1972, nei confronti dell’accollante, riteneva – anche sulla scorta di una precedente prassi dell’Agenzia – di poter chiedere il rimborso dell’IVA ai sensi della procedura di cui all’art. 30-ter, D.P.R. 633/1972.
L’Ufficio, accogliendo la tesi della società, ha affermato che l’applicabilità dell’art. 26, D.P.R. 633/1972 implica “l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili”.
Inoltre, l’applicazione del citato art. 26 “presuppone una variazione del rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell’operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio”.
In considerazione di ciò, l’istante non può emettere alcuna nota di variazione nei confronti dell’accollante, stante la sua posizione di soggetto terzo rispetto ai rapporti originari, a nulla rilevando l’apertura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia, se l’accollo ha liberato l’originario debitore, “l’istante potrà recuperare l’imposta relativa al credito rimasto insoluto tramite richiesta di rimborso ex articolo 30ter del decreto IVA, entro il termine di due anni dal giorno in cui si verificherà il presupposto per la restituzione, ossia dalla data in cui sarà definitivo il piano di riparto dell’attivo della liquidazione giudiziale dell’accollante ovvero, in assenza di un piano, dalla data di chiusura della suddetta procedura”.
Inoltre, il contribuente che richiede il rimborso IVA dovrà dimostrare di non aver già recuperato l’imposta nella liquidazione giudiziale. Questa prova può essere fornita solo al termine della procedura, per garantire la neutralità dell’IVA ed evitare un indebito arricchimento.