WEBINAR / 27 FEBBRAIO
Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari


Gestione reclami, contenzioso ABF e redazioni contratti

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/02


WEBINAR / 27 FEBBRAIO
Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Effetti della cessione del credito e competenza dell’ABF

La posizione del Collegio di Coordinamento

17 Febbraio 2025

Decisione Collegio di Coordinamento ABF, 13 gennaio 2025, n. 277

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), con decisione n. 277 del 13 gennaio 2025, si è espresso sugli effetti della cessione del credito e sulla correlata legittimazione ad agire innanzi all’ABF di una società cessionaria di un credito vantato da un consumatore nei confronti di una banca, relativamente all’estinzione anticipata di due finanziamenti (art. 125-sexies TUB).

Nella specie, i ricorsi erano stati proposti, in nome e per conto del cliente consumatore, da una società di servizi legali, che agiva quale un rappresentante volontario del cliente stesso.

Tuttavia, prima della proposizione del ricorso, il consumatore e la società avevano sottoscritto due scritture denominate “Cessione parte del credito”, con le quali, in relazione ai due finanziamenti, premesso il mandato conferito alla società di recuperare le somme indebitamente corrisposte all’intermediario in sede di estinzione anticipata, le parti conveniva espressemante che: “Art. 1. Oggetto. Il Cliente cede alla cessionaria, che accetta, il 50,00% del rimborso o risarcimento ottenuto, a titolo di compenso per l’attività svolta, come conferito. – Art. 2. Liberatoria. Al momento del pagamento della somma ceduta, il cliente è libero da qualsiasi obbligo nei confronti della cessionaria“.

L’intermediario, nel costituirsi, aveva quindi preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione del rappresentante volontario rilevando che questo, pur avendo presentato il ricorso in nome e per conto del cliente, opera in realtà nell’interesse proprio per gli effetti della cessione del credito, avendo acquistato dal cliente, prima della presentazione dei ricorsi, i potenziali crediti vantati in relazione ai contratti in oggetto.

Questo il principio di diritto espresso dal Collegio sugli effetti della cessione del credito sulla legittimazione ad agire innanzi l’ABF del cessionario del credito, nonché del consumatore:

“La cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che – non essendo il cessionario ‘cliente’ dell’intermediario – la domanda proposta all’Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli“.

Secondo il Collegio, premesso che l’individuazione di una cessione costituisce una questione di interpretazione del contratto tra il cliente e la società mandataria del recupero del credito, nella specie ha ritenuto che il contenuto della negoziazione e i termini dell’operazione economica realizzata costituiscano una cessione effettuata, come espressamente affermato nell’atto stesso, “a titolo di compenso dell’attività svolta”: la funzione è quindi sostanzialmente di pagamento della prestazione svolta dal cessionario.

L’interesse a compierla per il cedente risiede nel sostanziale azzeramento della spesa per l’attività svolta dal cessionario, ed il cessionario, dal canto suo, ottiene il compenso per la prestazione effettuata, purché essa conduca a un esito positivo.

Si tratta di una operazione che esprime una sua razionalità economica e risulta di per sé meritevole: essa, se da un lato comporta per il cessionario l’assunzione del rischio di non ottenere alcun compenso per l’attività svolta, dall’altro lato gli consente di conseguire una remunerazione potenzialmente più alta di quella che realizzerebbe semplicemente pattuendo un corrispettivo per l’attività e, probabilmente, gli consente di acquisire un numero di mandati maggiore di quelli che otterrebbe svolgendo la medesima attività dietro corrispettivo fisso.

La cessione in questione, inoltre, non può mai essere gratuita.

In definitiva, il Collegio di Coordinamento, aderendo alla posizione espressa dalla maggioranza dei Collegi territoriali, ritiene che una scrittura di contenuto analogo a quello descritto debba qualificarsi a pieno titolo quale cessione di credito: ciò comporta che l’atto in questione è opponibile al debitore ceduto al quale sia stata notificata, e può da questo essere legittimamente invocato per negare il pagamento al cedente.

Quanto agli effetti della cessione del credito rispetto alla legittimazione ad agire del consumatore ad agire dinnanzi all’ABF per l’intero ammontare del credito, il Collegio ritiene che, a tal fine, è essenziale comprendere se al momento della proposizione del ricorso l’effetto traslativo del credito si sia già prodotto oppure no.

Il Collegio ricorda che alcuni Collegi territoriali hanno ritenuto che gli atti in questione, pur dovendosi qualificare quali vere e proprie cessioni, risultino temporaneamente inefficaci in quanto l’effetto traslativo vero e proprio andrebbe collocato nel momento della definizione della lite dinnanzi all’Arbitro: pertanto, al momento della presentazione del ricorso, il consumatore sarebbe ancora titolare del credito nella sua interezza e sarebbe quindi pienamente legittimato a chiederne l’accertamento e il pagamento.

Questa conclusione è sostenuta invocando talvolta la futurità del credito (Collegio di Palermo, decisione n. 6934/2024), talaltra la sua incertezza (Collegio di Torino, decisione n. 5710/2024).

Tuttavia, nella specie al Collegio non pare di poter rinvenire un credito propriamente futuro, in quanto il diritto del consumatore nei confronti dell’intermediario sorge sin dal momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, dunque ben prima della cessione: sussiste invece senza dubbio il carattere dell’incertezza, dovuta al fatto che il credito è contestato dal debitore ceduto; il Collegio ritiene però che tale carattere non risulti di per sé incompatibile con una efficacia immediatamente traslativa della cessione.

In tal senso depone l’opinione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, che ritiene immediatamente efficace la cessione di un credito incerto nell’an o non liquido (Cass., 24 maggio 2001, n. 7083), facendone derivare la legittimazione attiva del cessionario ad agire in giudizio per il riconoscimento o la liquidazione del credito.

Deve quindi ritenersi che l’atto di cessione in esame produca un effetto traslativo immediato del credito o della sua quota.

Quest’ultima conclusione sugli effetti della cessione del credito è condivisa dal Collegio di Roma, il quale tuttavia ha ritenuto che, nella specie, la sottoscrizione del ricorso da parte del cessionario in qualità di procuratore consentirebbe di rinvenire un’indicazione del consumatore ricorrente quale destinatario del pagamento ai sensi dell’art. 1188, c. 1, c.c., facendone conseguire la sussistenza della legittimazione a rivolgersi all’Arbitro per ottenere il pagamento dell’intero credito (decisione n. 7499/2024).

Invero, la soluzione non appare condivisibile dal Collegio, in quanto il mero adiectus solutionis causa non acquista la titolarità del credito, con la conseguenza che esso, se è legittimato a ricevere il pagamento con effetto liberatorio del debitore, non è invece ugualmente legittimato a pretendere l’adempimento.

In definitiva, il Collegio di coordinamento ritiene di condividere la soluzione già prospettata da alcuni Collegi territoriali e per la quale la cessione in oggetto, avendo immediata efficacia traslativa, priva sin dal primo momento il consumatore della titolarità della quota di credito ceduta a terzi.

Ne consegue che la domanda proposta all’Arbitro per il rimborso della predetta quota risulta inammissibile se proposta dal consumatore cedente, in quanto non più titolare del credito, e risulterebbe inammissibile anche se proposta dal cessionario, in quanto non “cliente” dell’intermediario.

La legittimazione ad agire innanzi l’ABF della società ricorrente, conclude pertanto il Collegio, deve quindi ritenersi sussistente esclusivamente per la parte del credito non ceduta.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03


WEBINAR / 27 FEBBRAIO
Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari


Gestione reclami, contenzioso ABF e redazioni contratti

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/02

Iscriviti alla nostra Newsletter