La Corte di Cassazione con ordinanza n. 7376/2025 dichiara l’ammissibilità del doppio licenziamento da parte del datore di lavoro, a condizione che il secondo licenziamento si basi su una ragione o su un motivo diverso, sopravvenuto o non conosciuto dallo stesso datore di lavoro (art. 18 l. 300/1970; art. 2 l.604/1966).
In particolare, la Cassazione, riprende il principio di diritto precedentemente espresso dalle proprie pronunce 106/2013 n.19089/2018, secondo cui, ove il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, deve ritenersi ammissibile una successiva comunicazione di recesso dal rapporto, a condizione che il nuovo licenziamento si fondi su una ragione o motivo diverso sopravvenuto o comunque non conosciuto in precedenza dal datore di lavoro, e la sua efficacia resti condizionata all’eventuale declatoria di illegittimità del primo.
Nel pronunciarsi in questi termini sul doppio licenziamento, la Corte Suprema avvalla l’interpretazione di “fatti sopravvenuti” fornita dalla Corte di merito, intendendo tali sia i fatti già noti, sia quelli avvenimenti conosciuti dopo la prima contestazione, non essendo imposta l’unificazione delle due procedure disciplinari.
Nel caso di specie il lavoratore era destinatario di un doppio licenziamento disciplinare (datati 16.6.2018 e 12.7.2018).
Per quanto riguarda il secondo, la Corte lo ritiene basato su un fatto sopravvenuto rispetto al licenziamento disciplinare precedente, posto che, coerentemente con i principi sopra espressi, la relativa procedura disciplinare era stata avviata ma non era stata ancora conclusa.