WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Whistleblowing: escluse le segnalazioni a fini personali

18 Febbraio 2025

Cassazione Civile, Sez. IV, 27 gennaio 2025, n. 1880 – Pres. Tria,  Rel. Tricomi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza n.1880, il 27 gennaio 2025 si è espressa in merito all’ambito applicativo della disciplina delle segnalazioni da whistleblowing.

In particolare, la Cassazione ha stabilito la non applicabilità dell’istituto del whistleblowing nel caso in cui il segnalante agisca per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.

Con il termine whistleblowing si fa riferimento al regime di tutela connesso alle segnalazioni da parte del lavoratore di illeciti riscontrati all’interno della propria organizzazione, sia essa pubblica o privata, di cui ha avuto notizia in ragione del rapporto di lavoro.

L’istituto ha conosciuto una progressiva evoluzione normativa: inizialmente destinato al solo ambito dei lavoratori dipendenti pubblici ex art 54bis d.lgs. 165/2001; successivamente esteso dalla l. 179/2017 alle imprese del settore privato che adottano il “modello 231ex d.lgs. 231/2001; infine reso applicabile ad una platea più generalizzata di imprese del settore privato oltrechè di amministrazioni pubbliche dal d.lgs. n. 24/2023.

Nel caso di specie, la Cassazione si pronuncia sull’originaria disciplina rivolta ai lavoratori dipendenti pubblici di cui all’art 54bis d.lgs. 165/2001, oggi abrogata dal d.lgs. n. 24/2023 che disciplina in modo unitario tale istituto.

Nonostante la specificità del caso, la pronuncia pare interessante perché rivolta più in generale all’istituto del whistleblowing, la cui ratio pare costante e confermata dalle modifiche anzidette.

In tal senso, la Cassazione formula due osservazioni.

Da un lato – riprendendo la precedente pronuncia n.17715/2024 – precisa come il lavoratore dipendente virtuoso non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, aventi effetti nelle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione effettuata, che deve avere ad oggetto una condotta illecita, non necessariamente penalmente rilevante.

Dall’altro lato la Corte Suprema enuncia il principio di diritto secondo cui non si è in presenza di segnalazioni rilevanti ai fini dell’applicabilità del whistleblowing (nel caso di specie ex art 54 bis, d.lgs. 165/2001) allorquando il segnalante agisca per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.

Così pronunciandosi, la Cassazione si conforma alla giurisprudenza amministrativa, con particolare riguardo al Consiglio di Stato sez. II 7002/2023, TAR Napoli, Sez. I, 580/2020.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 10 Aprile
DORA: autovalutazione del rischio ICT


La compilazione dei modelli Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/03