Il Regolamento (UE) n. 1286/2014, volto ad aumentare la trasparenza sui prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (il “Regolamento PRIIP”), è finalizzato a permettere una più chiara comprensione e comparabilità degli investimenti proposti agli investitori al dettaglio e dei relativi profili di rischio.
A tale scopo, il Regolamento prevede regole uniformi a livello UE in materia di:
- formato e contenuto del cosiddetto “key information document” sui PRIIP (il “KID”);
- obblighi di redazione e consegna del KID, che deve essere fornito agli investitori al dettaglio prima che essi siano vincolati da un contratto o un’offerta relativa a PRIIP;
- poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (cosiddetti IBIP), distribuiti e venduti nell’UE;
- procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione;
- sanzioni amministrative e altre “misure amministrative”.
In data 10 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, il testo di un Decreto Legislativo volto ad adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento PRIIP attraverso alcune significative modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) (a tale proposito si vedano i contenuti correlati).
In data 11 agosto, il Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento ha presentato alla Camera e al Senato lo “Schema di decreto legislativo recante norme per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati” (lo “Schema”), in attuazione della delega contenuta nell’articolo 13 della Legge 9 luglio 2015, n. 114 (la “Legge di Delegazione Europea 2014”).
Limitandosi all’analisi preliminare di alcune delle principali norme contenute nello Schema di Decreto Legislativo, si sottolinea che:
a) l’articolo 1:
- aggiorna alcune definizioni contenute nel TUF per allinearle a quanto previsto nel Regolamento;
- designa CONSOB, IVASS e Banca d’Italia quali autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 4, par. 1, n. 8) del Regolamento, definendo in dettaglio le rispettive attribuzioni;
- attribuisce alle autorità di cui al punto precedente poteri regolamentari per l’emanazione delle necessarie disposizioni attuative delle nuove norme nazionali adottate in recepimento di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014;
- attribuisce i poteri di irrogazione delle “misure amministrative” (a carattere non sanzionatorio) di cui all’articolo 24, par. 2, lett. a), b) e d) del Regolamento e introduce nuove fattispecie sanzionatorie;
- introduce una specifica disciplina in materia di “sistemi interni di segnalazione delle violazioni” (cosiddetto whistleblowing);
b) l’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
c) l’articolo 3, onde garantire una adeguato allineamento temporale, prevede che le disposizioni del Decreto Legislativo, una volta adottate, trovino applicazione a decorrere dalla stessa data di applicazione del Regolamento PRIIP, attualmente prevista per il prossimo 31 dicembre 2016.
Lo Schema di Decreto Legislativo è stato trasmesso, per ottenere i pareri richiesti, alle seguenti Commissioni:
- Camera: VI – Finanze, con scadenza del termine fissato per il 21 settembre 2016; XIV – Politiche dell’Unione Europea, con scadenza del termine fissato per il 21 settembre 2016; V – Bilancio, con scadenza del termine fissato per l’1 settembre 2016;
- Senato: I – Affari Costituzionali, con scadenza del termine fissato per il 14 settembre 2016; II – Giustizia, con scadenza del termine fissato per il 14 settembre 2016; V – Bilancio, con scadenza del termine fissato per il 14 settembre 2016; X – Industria, Commercio, Turismo, con scadenza del termine fissato per il 14 settembre 2016; XIV – Politiche dell’Unione Europea, con scadenza del termine fissato per il 14 settembre 2016.
La documentazione allegata allo Schema di Decreto Legislativo (accessibile nei contenuti correlati), include: (i) una Relazione Illustrativa; (ii) una Relazione Tecnica; (iii) un documento di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR); (iv) una Analisi Tecnico-Normativa.