ESMA ha pubblicato una nuova Q&A (n. 2439/2025) nell’ambito della Direttiva (UE) 2014/65 (MIFID II), con particolare riferimento alle soglie di open interest (posizioni aperte) in derivati sull’energia.
Si ricorda che ai sensi dell‘art. 57, par. 1 della MIFID II, gli Stati membri devono stabilire i limiti sull’entità di una posizione netta, che può essere detenuta in derivati critici o significativi su merci, negoziati in sedi di negoziazione, e in OTC economicamente equivalenti: i derivati su merci sono considerati critici o significativi quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali costituisce le dimensioni delle loro posizioni aperte (open interest) ed è pari a un minimo di 300.000 lotti in media, su un periodo di un anno.
La domanda posta è la seguente:
Come si traducono le soglie di open interest, denominate in lotti, come quelle previste dall’art. 83, par. 1, lett. b), del Regolamento delegato 2017/565 (10.000 lotti) e dall’art. 57, par. 1, della MIFID II (300.000 lotti), in unità sottostanti di derivati sull’energia come Megawattora (MWh), milioni di unità termiche britanniche (MMBTU) o termici (therm)?
Per ESMA, ai fini della conversione delle soglie denominate in lotti in unità sottostanti di derivati sull’energia, vanno considerate come base i contratti mensili in cui si concentra la maggior parte dell’attività di negoziazione, ciascuno dei quali rappresenta un lotto.
Nella risposta allegata, ESMA fornisce quindi l’esemplificazione della conversione per la soglia di 10.000 lotti per i contratti mensili di gas ed energia elettrica di base.